Rinnovo permesso di soggiorno per studio: il requisito della continuità degli esami condiziona la tutela cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 185 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, la valutazione del fumus boni iuris deve essere condotta con riferimento alla sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti dall’art. 39 T.U.I.; ove l’Amministrazione abbia ricostruito la carriera universitaria dell’istante, evidenziando – con conferma del certificato degli esami versato in atti – l’insussistenza della continuità degli esami prescritta ex lege, la domanda cautelare deve essere respinta per carenza del requisito della probabile fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Parma aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata ai sensi dell’art. 39 T.U.I.. Nel giudizio si erano costituite l’Amministrazione dell’Interno e la Questura di Parma, contestando la fondatezza delle doglianze prospettate.
La Motivazione della Corte
Nel deliberare sulla domanda incidentale di sospensione, il Collegio ha ritenuto di poter compiere una valutazione sommaria del merito del ricorso, in applicazione dei criteri propri della fase cautelare disciplinata dall’art. 55 cod. proc. amm..
Il TAR ha osservato che, sebbene attraverso un richiamo agli atti del procedimento, la Questura aveva puntualmente ricostruito la carriera universitaria dello studente, evidenziando l’assenza di una continuità negli esami sostenuti. Tale circostanza risultava confermata dal certificato universitario prodotto nel giudizio, sicché il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito legale della continuità degli esami, condizione richiesta dalla legge ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
In ragione di tale accertamento, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, requisito indispensabile per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Ne è conseguito il rigetto della domanda di sospensione, con compensazione delle spese della fase processuale e contestuale applicazione della disciplina in materia di oscuramento dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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