Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e demolizione eseguita (TAR Molise n. 131 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente o desumibile da circostanze di fatto che rendono impossibile il soddisfacimento della pretesa sostanziale, preclude l’esame nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esecuzione spontanea dell’ordinanza di demolizione impugnata integra una fattispecie di sopravvenuto difetto di interesse, poiché elimina l’utilità della pronuncia caducatoria richiesta. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo, ma si fonda sulla sola verifica del venir meno dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’esito della vicenda e dell’esecuzione spontanea dell’atto impugnato, in aderenza alla richiesta della parte.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Molise l’ordinanza con cui il Comune di Isernia le ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà, unitamente alla successiva nota con cui l’amministrazione ha sospeso l’efficacia del provvedimento solo per l’ampliamento oggetto di domanda di sanatoria, lasciando inalterati gli effetti per la restante parte. Il ricorso era affidato a due motivi, incentrati sulla violazione della disciplina edilizia e sul difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In seguito la ricorrente ha depositato il verbale di verifica della Polizia Municipale, dal quale risultava l’ottemperanza alle prescrizioni dell’ordinanza, e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse al ricorso. Tale dichiarazione preclude la decisione nel merito della controversia e determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in linea con l’orientamento richiamato dal Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018, dal Cons. Stato, sez. V, n. 4290 del 2018, dal Cons. Stato, sez. IV, n. 4310 del 2018 e dal TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4514 del 2016.

Il Tribunale non si limita a recepire la dichiarazione di parte, ma ne verifica il fondamento oggettivo. La documentata demolizione dei manufatti abusivi indicati nel provvedimento impugnato risulta già di per sé inevitabilmente ostativa al soddisfacimento della originaria pretesa sostanziale sottesa al ricorso introduttivo. L’esecuzione dell’ordine amministrativo ha, in altri termini, reso priva di utilità la pronuncia caducatoria richiesta.

Su questa base il Collegio dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe la legittimità dell’atto impugnato, che resta estranea al thema decidendum, ma si esaurisce nella verifica del venir meno dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione tra le parti in ragione dell’esito della vicenda, tenuto conto dell’esecuzione spontanea data all’ordinanza inizialmente impugnata e in aderenza alla richiesta avanzata in tal senso dalla ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *