Presidio delle esigenze assistenziali dei figli minori nell’assegnazione temporanea della polizia di Stato (TAR Puglia n. 293 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione è tenuta a una compiuta e specifica valutazione delle esigenze assistenziali connesse alla presenza di figli minori di tenerissima età, le quali non possono essere sacrificate in base a generiche e non dimostrate esigenze organizzative. La sola circostanza che il lavoratore abbia già fruito di un breve periodo di assegnazione temporanea non esaurisce l’obbligo di ponderazione, che deve essere condotta con riferimento all’attualità e alla effettiva compatibilità con la situazione dell’organico dell’ufficio di provenienza e di quello richiesto, ove il dipendente già presti servizio. La mancata o insufficiente considerazione di tali esigenze integra il fumus del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’accoglimento della domanda cautelare, mantenendo il dipendente nell’ufficio di attuale servizio, costituisce misura satisfattiva idonea a prevenire il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’allontanamento dal nucleo familiare.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un ufficio della provincia di Bari, chiedeva l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presso qualsiasi ufficio della sede di residenza della famiglia, dove già prestava servizio in via provvisoria. L’istanza era motivata dalla necessità di assistere i figli minori di tenerissima età. L’Amministrazione, che aveva già concesso in precedenza una breve assegnazione temporanea ex art. 7 d.P.R. n. 254/1999, respingeva la nuova richiesta con decreto del 22 aprile 2026. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento e il riconoscimento del diritto all’assegnazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, radicata in funzione della sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, richiamando la giurisprudenza conforme (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 1° aprile 2025, n. 429).
Nel merito della cautela, il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando nell’operato dell’Amministrazione un’omessa debita considerazione e ponderazione delle esigenze assistenziali relative a figli minori di tenerissima età. Tali esigenze, già apprezzate con la precedente assegnazione temporanea, non risultavano essere state adeguatamente rivalutate alla luce della loro attualità e della concreta compatibilità con la situazione dell’organico sia dell’ufficio di assegnazione, sia dell’ufficio richiesto, presso cui il ricorrente già prestava servizio.
La valutazione ha inoltre valorizzato il profilo del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’eventuale mancato accoglimento dell’istanza: l’allontanamento dal nucleo familiare e la compromissione delle esigenze di assistenza della prole sarebbero, infatti, difficilmente ristorabili per equivalente successivo.
Sulla base di tali motivazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo che il ricorrente sia mantenuto nell’ufficio di attuale servizio sino alla definizione del giudizio di merito, e ha fissato l’udienza pubblica per il 18 novembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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