Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla Carta del docente (TAR Puglia, Sez. I, n. 808 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell’Amministrazione, già destinataria di un ordine di adempimento, legittima la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Il commissario è individuato in una figura apicale dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La vicenda origina dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente il diritto al beneficio economico della cosiddetta Carta del docente per un anno scolastico, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore di 500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con sentenza n. 164 del 2025, riformata dal Consiglio di Stato solo sul capo relativo alla compensazione delle spese di primo grado.

Successivamente, il difensore della ricorrente, rilevata la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento, ha depositato un’istanza per la nomina di un commissario ad acta, al fine di dare esecuzione coattiva al giudicato.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia ha ritenuto fondata l’istanza, accertando il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all’obbligo di eseguire il giudicato. Il Collegio ha pertanto disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

La decisione si fonda sulla constatazione che l’Amministrazione, pur essendo stata destinataria di un ordine di adempimento, non aveva provveduto, rendendo necessario l’intervento sostitutivo del commissario. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina l’attuazione delle sentenze e prevede, alla lett. e) del comma 4, la possibilità di nominare un commissario ad acta con statuizione costituente titolo esecutivo a favore della parte ricorrente.

Il Tribunale ha, infine, posto le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidandole nella misura di 250,00 euro, sempre in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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