Vigilanza edilizia e polizia forestale concorrono nella tutela del paesaggio (Cons. Stato n. 10336 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi su aree paesaggisticamente vincolate, le funzioni di vigilanza edilizia di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 spettano al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e concorrono, senza escludersi, con le funzioni di polizia forestale attribuite alla Comunità montana e con la tutela del vincolo paesistico. Ove gli interventi eccedano le prescrizioni dell’autorizzazione e presentino rilevanza edilizia e ambientale, il Comune può adottare l’ordine di sospensione e di rimessione in pristino. L’eventuale indicazione di una particella non vincolata non inficia il provvedimento quando l’intervento ricada comunque su area assoggettata a vincolo.
Il Fatto
Il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino per un intervento di taglio del bosco eseguito su terreni in area vincolata. All’esito di un sopralluogo della polizia locale e dei Carabinieri forestali erano emersi movimento terra, ampliamento di un sentiero, rilevati di terreno che interessavano l’alveo di un torrente, una piazzola di deposito legname in prossimità della sponda e il taglio di piante in una fascia ripariale.
La proprietaria impugnava l’ordinanza comunale, il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 331/2024, rigettava il ricorso, dichiarando irricevibile l’impugnazione dell’autorizzazione e del parere presupposto e riconoscendo la competenza del Comune. Proponeva appello la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione di prime cure. In via preliminare ritiene corretta la statuizione sulla legittimazione passiva del Ministero della Cultura, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione pur svolgendo difese nel merito. Conferma altresì l’irricevibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica e del parere presupposto, rilevando che la stessa appellante ammette di averli censurati e che essi sono espressamente impugnati nel ricorso di primo grado: la statuizione di tardività non risulta adeguatamente contestata.
Nel merito, la Corte respinge la censura principale di incompetenza del Comune in favore della Comunità montana. L’ordinanza richiama l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, con il parere della Soprintendenza come atto presupposto: la vigilanza sul rispetto delle relative prescrizioni va funzionalmente ricondotta alla medesima amministrazione. Soprattutto, non si tratta di mera polizia forestale, bensì di polizia edilizia sotto il profilo della tutela del territorio, dell’integrità e della sicurezza idrica e paesaggistica. Le funzioni dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 concorrono con quelle di protezione del vincolo paesistico.
Infondata è anche la censura sulla pretesa preesistenza della stradina e sulla compatibilità degli interventi: l’appellante non produce alcuna prova, né perizia né altro documento, a sostegno dell’assunto. I rilievi dell’autorità si confermano pertanto corrispondenti a quanto contestato.
Quanto alla dedotta sproporzione dell’ordine di sospensione, esteso ad aree non interessate dall’accertamento, il rilievo è infondato: il provvedimento contiene l’esatta descrizione delle aree oggetto dell’ordine demolitorio ed è coerente con la complessa consistenza dell’intervento abusivo. Irrilevante, infine, la menzione della particella non vincolata, poiché l’intervento ricade comunque su area assoggettata a vincolo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.