Il silenzio serbato dal Comune sull’esecuzione degli ordini di demolizione è illegittimo e impone un formale accertamento di ottemperanza (TAR Puglia n. 807 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste anche quando l’istanza del privato sia diretta a sollecitare l’esecuzione di un ordine di demolizione. L’Amministrazione, pur avendo svolto attività istruttoria, non può ritenere “formalmente concluso” il procedimento in assenza di un atto tipico di accertamento dell’ottemperanza, motivato e fondato su idonei riscontri tecnici. Tale accertamento è doveroso e non può essere sostituito da mere comunicazioni o dalla ricezione di dichiarazioni di parte. La sopravvenuta presentazione di una CILA in sanatoria non rende superflua la pronuncia formale, ma anzi impone all’Amministrazione di valutare, con cognizione aggiornata, lo stato di tutte le opere oggetto dell’ordinanza.
Il Fatto
Un proprietario di un immobile confinante con fabbricati oggetto di ordinanze di demolizione del 2019, non eseguite, diffidava il Comune affinché procedesse all’esecuzione. L’Amministrazione si limitava a trasmettere documentazione prodotta dai controinteressati e a convocare le parti, senza adottare alcun provvedimento formale di accertamento dell’ottemperanza. Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Comune a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la domanda sia fondata. Il Collegio ha evidenziato come il Comune non abbia adottato alcun provvedimento formale di accertamento dell’ottemperanza o dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, nonostante il dovere giuridico di provvedere sull’istanza del ricorrente, scaturente dall’obbligo di dare concreta esecuzione agli ordini edilizi. L’attività istruttoria svolta, consistita nella trasmissione di documenti e in incontri, non si è tradotta nell’atto tipico che avrebbe dovuto concluderla.
La tesi del Comune secondo cui il procedimento sarebbe “formalmente concluso” è stata respinta: una conclusione che non si esprime in un atto comunicato al privato con adeguata motivazione non è una conclusione formale, e impedisce al ricorrente di esercitare le proprie facoltà di tutela. Il giudice ha inoltre rilevato che la sopravvenuta presentazione di una CILA in sanatoria, dichiarata conclusa dall’Amministrazione, lungi dal rendere superflua una pronuncia formale, ne rafforza la necessità, dovendo l’Amministrazione dare conto in un unico contesto motivazionale dello stato di tutte le opere.
Pertanto, è stato ordinato al Comune di adottare, entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, un formale provvedimento con cui accerti, all’esito di idonei riscontri tecnici e con adeguata motivazione, lo stato di ottemperanza o inottemperanza alle ordinanze di demolizione. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda e la condotta non lineare tenuta da entrambe le parti.
Nota della Redazione
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