Assegnazione temporanea del militare subordinata alla disponibilità effettiva del posto (TAR Puglia n. 1102 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 non attribuisce al dipendente, e nemmeno al militare, un diritto soggettivo all’assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo che può essere soddisfatto solo all’esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Il beneficio presuppone un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva: non è sufficiente la vacanza in organico, occorrendo la concreta disponibilità del posto, non già ricoperto da personale destinato ad altro titolo. Il bilanciamento tra esigenze di servizio e tutela della genitorialità è compiuto a monte dal legislatore, che ha inteso evitare situazioni di soprannumero nella sede richiesta. Ne consegue la legittimità del diniego fondato sulla piena occupazione delle posizioni retributive, anche quando nella sede siano stati nel frattempo assegnati altri dipendenti.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito Italiano, in servizio presso un reggimento di fanteria, chiedeva l’assegnazione temporanea in una sede della propria regione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. L’Amministrazione rigettava l’istanza e il TAR Puglia, con la sentenza n. 970/2023, annullava quel diniego, rilevando l’inadeguatezza dei rilievi mansionistici e la genericità della motivazione, oltre all’omessa comparazione degli interessi. In sede di riesame il Dicastero adottava un nuovo provvedimento negativo, fondato sulla circostanza che le posizioni retributive previste nella sede richiesta risultavano tutte utilmente occupate.
Il militare proponeva allora ricorso per ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e, in via gradata, l’illegittimità del nuovo diniego. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, disponeva la conversione del rito e ordinava istruttoria sulla dotazione organica della sede ambita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto l’elusione del giudicato: il nuovo provvedimento non si limita a ribadire il diniego, ma si confronta con l’obbligo conformativo, incentrando la motivazione sul presupposto oggettivo della disponibilità dei posti.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’art. 42-bis, anche dopo la novella del 2015, configura un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. L’Amministrazione deve verificare la sussistenza delle condizioni di legge e operare un bilanciamento degli interessi, ma il primo passaggio è l’accertamento del posto vacante e disponibile. L’endiadi normativa impone un quid pluris rispetto alla sola scopertura in organico: il posto non deve essere già ricoperto da personale disponibile ad altro titolo.
Questa lettura tutela l’interesse pubblico a un razionale impiego del personale. Il trasferimento deve avvenire verso una sede che abbia effettivo bisogno di ulteriore personale, secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 811 del 2022. Ne deriva che lo stesso legislatore ha realizzato a monte la ponderazione tra interessi pubblici e privati, ritenendo prevalente l’esigenza di evitare il soprannumero.
Applicando tali coordinate, il diniego risulta legittimo. L’istruttoria ha confermato la piena occupazione della sede richiesta: a fronte di 686 posizioni previste, risultano impiegate 717 unità, con un sovrannumero di 31. La circostanza che altri quattro dipendenti siano stati assegnati nella stessa sede non inficia il principio, come chiarito dalla giurisprudenza citata. Nemmeno rileva l’omesso bilanciamento, poiché la valutazione comparativa è stata assorbita dal legislatore.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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