Esecuzione coattiva del decreto ingiuntivo non opposto e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 856 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, l’Amministrazione intimata, che abbia provveduto solo parzialmente al pagamento di quanto dovuto, non può sottrarsi all’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo giudiziale, pur dopo il pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio. L’ordine di esecuzione va impartito per la differenza residua, con termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e la nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da ora per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione, del calcolo degli interessi effettuato dal creditore secondo la disciplina pattizia o di legge, rende definitiva tale quantificazione ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, società affidataria del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura, per il pagamento di somme relative a fatture non saldate. Il decreto, non opposto, era divenuto esecutivo. A fronte del pagamento solo parziale delle somme dovute, residuava un credito per interessi e spese.

La società proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza. Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava documentazione comprovante ulteriori pagamenti parziali, ma la ricorrente insisteva per il pagamento della differenza residua, quantificata in base ai conteggi già indicati nel ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione intimata non aveva mai contestato, come suo onere, il calcolo degli interessi operato dalla ricorrente secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, come statuito nel decreto ingiuntivo. In assenza di contestazioni, tale quantificazione doveva considerarsi definitiva.

La perdurante inadempienza, ancorché parziale, dell’Amministrazione ha comportato l’ordine di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo esecutivo, detratto quanto già corrisposto. Il Giudice ha ordinato al Ministero e alla Prefettura di eseguire il decreto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Capo Dipartimento per l’amministrazione generale o suo delegato, che dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi sessanta giorni. Tale nomina anticipata risponde all’esigenza di evitare un nuovo giudizio in caso di protratta inerzia dell’ente.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, tenuto conto del solo pagamento parziale intervenuto, e liquidate forfettariamente, con condanna anche al rimborso del contributo unificato e al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, determinato in via forfettaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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