Ottemperanza al decreto ingiuntivo e dissesto pendente, oneri probatori dell’ente (TAR Sicilia n. 1102 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto, cioè l’esistenza e l’ammontare del credito portato da un titolo esecutivo ritualmente notificato e non opposto. Grava invece sull’ente debitore, per l’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per integrale adempimento. La pendenza della procedura di dissesto, non ancora definita per mancata approvazione del rendiconto di gestione, non impedisce l’ottemperanza quando i crediti si riferiscano ad atti e fatti di gestione successivi al 31.12.2017 e siano perciò sottratti alla competenza dell’O.S.L.. Il decorso del termine dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 senza integrale pagamento legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Catania ha intimato al Comune di Giarre il pagamento, in favore della società ricorrente, di poco più di trecentoventimila euro, oltre interessi, spese e accessori. Il titolo, notificato una prima volta, è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e, munito di formula esecutiva, è stato nuovamente notificato al debitore.

Dopo la notifica l’ente ha eseguito pagamenti parziali, non esaustivi del credito. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento del residuo e, in caso di inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha disposto istruttoria in ordine all’eventuale dissesto dell’ente e alla genesi delle obbligazioni azionate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo è ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta l’esatto ed integrale adempimento. La pretesa è dunque fondata nei limiti del credito residuo documentato.

La questione centrale riguarda il dissesto. Dall’istruttoria emerge che la procedura avviata dal Comune è ancora pendente, non essendo stato approvato il rendiconto di gestione. Il Collegio ritiene tuttavia che i crediti azionati siano riferibili ad atti e fatti di gestione successivi al 31.12.2017, come risulta dalle fatture prodotte per forniture di energia elettrica e gas. Essi non rientrano pertanto nella competenza dell’O.S.L. ancora insediato.

Superato questo profilo, il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza e dell’ammontare del credito. Incombeva quindi sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto per integrale adempimento. L’ente, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha assolto a tale onere.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso un Comune viciniore, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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