Revoca licenza depositi fiscali per condanna penale anche con sospensione condizionale (TAR Calabria n. 1102 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di esercizio del deposito fiscale, prevista dall’art. 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995 in combinato disposto con l’art. 23, comma 9, del medesimo testo unico, costituisce atto dovuto a fronte di sentenza irrevocabile di condanna per reato tributario o finanziario punito con la reclusione. La previsione dell’art. 166, comma 2, cod. pen. non impedisce la revoca, perché la stessa norma fa salvi i casi specificamente previsti dalla legge e l’effetto amministrativo non consegue “di per sé solo” alla condanna sospesa, ma a fattispecie individuate in ragione della natura del reato. La sospensione condizionale risponde a una prognosi di non recidività del giudice penale, estranea alla valutazione di affidabilità e onorabilità richiesta all’amministrazione finanziaria. Solo la riabilitazione, con effetto costitutivo e non retroattivo, può attestare il riacquisto dei requisiti soggettivi.

Il Fatto

Una società cooperativa, titolare di licenza per l’esercizio di un deposito fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di Catanzaro, chiedeva l’aggiornamento della licenza con l’inserimento di nuovi codici di nomenclatura combinata. L’istruttoria sul legale rappresentante faceva emergere una sentenza di condanna irrevocabile per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali.

L’Agenzia avviava quindi un autonomo procedimento di revoca della licenza, fondato sul venir meno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 23 d.lgs. n. 504/1995, e lo concludeva con provvedimento di revoca con effetto dalla notifica. La società impugnava davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’erronea interpretazione dell’art. 166 cod. pen. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’istanza di rinvio formulata in vista della presentazione dell’istanza di riabilitazione, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: il differimento richiede situazioni eccezionali, qui insussistenti sia per l’incerta tempistica della pronuncia sia per i rilevanti interessi pubblici coinvolti.

Il primo motivo è infondato. Il provvedimento di revoca conclude un procedimento distinto, avviato d’ufficio con apposita comunicazione, rispetto all’istanza di aggiornamento dei codici ditta: manca dunque il presupposto del preavviso di rigetto, previsto per i soli procedimenti a iniziativa di parte. La società ha comunque esercitato l’accesso e depositato memorie.

Il secondo motivo non convince. L’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995 dispone che l’autorizzazione “è revocata” e non “può essere revocata”: il potere è vincolato al ricorrere di una condanna irrevocabile per reati tributari, finanziari o fallimentari puniti con la reclusione. La ratio è la costante permanenza di garanzie di affidabilità e legalità nella conduzione del deposito, a presidio degli interessi dell’Erario.

Quanto all’art. 166, comma 2, cod. pen., il Collegio richiama l’orientamento per cui la disposizione non opera quando l’esclusione sia prevista da norma speciale di legge (Cons. Stato n. 386 del 2017; TAR Puglia, Bari, n. 2852 del 2008) e non è riferibile ai casi in cui l’effetto consegue non a una generica condanna, ma a condanne individuate per la natura del reato. L’inciso “tranne i casi specificamente previsti dalla legge” ha portata generalizzata, né una fonte primaria potrebbe sancire la propria inderogabilità rispetto a norme di pari grado (TAR Friuli Venezia Giulia n. 127 del 2020). L’effetto amministrativo non deriva “di per sé solo” dalla condanna sospesa.

Il venir meno del requisito soggettivo non è riconducibile alle pene accessorie né agli effetti penali della condanna, che derivano ope legis dalla sentenza (Cass. S.U. n. 7 del 1994). La prognosi di non recidività del giudice penale è cosa diversa dalla valutazione di affidabilità e onorabilità demandata alla P.A. La riabilitazione, non ancora intervenuta, avrebbe effetto costitutivo e non retroattivo (Cons. Stato n. 4997 del 2020).

Il terzo motivo è infondato: le disposizioni applicate non lasciano spazio a valutazioni ulteriori rispetto al tipo di reato e alla pena. Anche a voler ravvisare un momento discrezionale, la revoca in luogo della sospensione non sarebbe irragionevole, avendo l’Agenzia apprezzato un precedente analogo a carico del medesimo legale rappresentante. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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