Consulenza extraistituzionale docente tempo pieno ammessa se scientifica e occasionale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 154 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010, va interpretata in senso restrittivo: è consentita solo l’attività di carattere scientifico, svolta senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e persone, con carattere occasionale e non abituale. La disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 2-ter, del D.L. n. 44/2023 non liberalizza qualsiasi attività professionale extra-istituzionale, ma codifica il concetto di consulenza già elaborato dalla giurisprudenza contabile. Resta fermo il divieto di esercizio di attività libero-professionale in regime di tempo pieno. L’eventuale compensatio con i vantaggi conseguiti dall’amministrazione è subordinata a rigorosi presupposti, non ravvisabili in caso di dolosa violazione delle norme sul pubblico impiego.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in giudizio un professore ordinario di elettronica di un ateneo milanese, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento di un danno di euro 619.060,00. Si contestava lo svolgimento, nel periodo 2017-2020, di attività extra-professionale in assenza dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
La Sezione regionale accoglieva integralmente la domanda con sentenza n. 120/2023, depositata il 6 luglio 2023. Il docente proponeva appello, deducendo l’insussistenza del credito erariale, la violazione dell’art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 e dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, l’applicabilità retroattiva della norma di interpretazione autentica del 2023, l’eccepita compensatio con i finanziamenti alla ricerca ottenuti dall’ateneo e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 per contrasto con l’art. 36 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo in materia di incarichi dei docenti a tempo pieno. L’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 vieta gli incarichi extraistituzionali retribuiti non previamente autorizzati; l’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980 sancisce l’incompatibilità del regime a tempo pieno con l’esercizio di attività professionali e di consulenza esterna. L’art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 consente invece liberamente alcune attività, tra cui la collaborazione scientifica e la consulenza.
La Corte richiama la sentenza della Consulta n. 3/2024, che ha distinto le attività totalmente incompatibili, quelle liberamente esercitabili e quelle soggette ad autorizzazione del rettore. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 9, comma 2-ter, del D.L. n. 44/2023 — rileva il Collegio — non liberalizza qualsiasi attività professionale, ma codifica l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Secondo tale indirizzo, la consulenza liberamente esercitabile deve avere carattere scientifico, essere svolta in modo non subordinato e non organizzato, concludersi di norma con un parere o una relazione ed essere occasionale, non abituale né continuativa. La locuzione va letta in chiave restrittiva: non è consentita qualsiasi consulenza esterna, ma solo quella che coinvolge conoscenze di altissima specializzazione. In senso contrario, un docente a tempo pieno potrebbe svolgere in modo continuativo qualsiasi attività genericamente definita di consulenza, in contrasto con l’art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010.
Il Collegio conferma il giudizio di primo grado: il quadro probatorio rivela un’attività stabile e professionale, esercitata mediante una struttura organizzata e un sistema di società veicolo estere diretto a occultare all’ateneo l’attività parallela. L’assenza di documentazione scritta e l’entità dei compensi, superiori alla retribuzione erogata dall’ateneo, confermano la natura non occasionale delle prestazioni.
Quanto alla compensatio con i finanziamenti alla ricerca, la Corte ricorda i rigorosi presupposti richiesti e ne esclude la sussistenza, trattandosi di danno conseguente alla dolosa violazione della normativa sul pubblico impiego. La questione di costituzionalità dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 è dichiarata inconferente: la fattispecie non verte in tema di retribuzione, ma di emolumenti estranei a tale concetto. L’appello è quindi rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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