Obbligo di valutare tutti i requisiti FNA per assegno di cura (TAR Puglia n. 1149 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai benefici assistenziali per persone non autosufficienti gravissime, il giudizio sulla sussistenza dei requisiti sanitari costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. L’amministrazione è però tenuta a un’istruttoria completa, che valuti tutte le condizioni alternative previste dal decreto FNA 2016, non potendosi limitare a escludere la sola fattispecie astrattamente applicabile. Il diniego che ometta tale verifica è affetto da deficit istruttorio e motivazionale ed è annullato, con salvezza della riedizione del potere. La controversia relativa all’applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale appartiene alla giurisdizione amministrativa, vertendosi su un interesse legittimo.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava all’avviso pubblico per l’accesso al “Patto di cura 2023-24“, destinato alle persone non autosufficienti gravissime, presentando istanza nel luglio 2023. Dopo solleciti, con PEC del 9 maggio 2024 il Centro Servizi Puglia Sociale comunicava lo stato istruttorio di valutazione sanitaria negativa, per l’accertamento di cause di esclusione previste dall’avviso.

Insorgeva quindi avverso tale nota, lamentando difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali. Nelle more riceveva dall’ASL Bari la nota del 10 luglio 2024, che individuava la ragione dell’esclusione nell’assenza del requisito di cui all’art. 2, comma 5, dell’Avviso: il punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) era pari a due, inferiore alla soglia di quattro richiesta dall’art. 3, comma 2, lett. c), del decreto FNA 2016. Proponeva motivi aggiunti, deducendo difetto d’istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione. I provvedimenti gravati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale nell’individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale; la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, richiamando TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 258 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2501 del 2016.

Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, poiché la procedura per il riconoscimento dell’assegno di cura si traduce nell’applicazione di criteri stabiliti dalla Regione e poi applicati dall’ASL.

Nel merito, la valutazione sulla scala CDRS è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 6907 del 2023 e Sez. IV, n. 493 del 2017. Il verbale versato in atti non presenta vizi macroscopici: sotto questo profilo il motivo non è accolto.

Coglie invece nel segno la censura sul difetto d’istruttoria in punto di mancata verifica della condizione di cui alla lett. i) dell’art. 3 del decreto FNA 2016, che contempla la persona in condizione di dipendenza vitale bisognosa di assistenza continuativa e monitoraggio nelle ventiquattro ore. Dagli atti emerge che il ricorrente necessita di assistenza per l’igiene quotidiana, per vestirsi, non si reca in bagno autonomamente e richiede supervisione.

Poiché la tabella allegata al decreto FNA considera rilevante il livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dalla patologia, attraverso domini quali motricità, stato di coscienza, respirazione e nutrizione, l’Azienda avrebbe dovuto compiere un maggior sforzo valutativo. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego per deficit istruttorio e motivazionale e salvezza della riedizione del potere. Le spese sono compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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