Assegno di cura e graduatoria autonoma: nessun legittimo affidamento del già beneficiario (TAR Campania n. 4441 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di cura erogato dalla Regione Campania costituisce un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non un diritto assoluto del disabile gravissimo, dipendendo la sua erogazione dai limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le singole graduatorie, predisposte in relazione alle annualità di fruizione, sono autonome, con la conseguenza che la pregressa titolarità del beneficio non genera alcun legittimo affidamento al suo mantenimento per gli anni successivi, né l’Amministrazione è vincolata al principio della spesa storica. La disposizione dell’allegato B della D.G.R. n. 70/2024, che esclude la rivalutazione dei già beneficiari, si riferisce esclusivamente agli obblighi di quantificazione annuale delle risorse in capo ai Comuni e ai Consorzi, non alla valutazione delle domande dei singoli. L’importo di € 1.200,00 previsto per i disabili gravissimi è un importo massimo e non fisso, sicché la sua riduzione è legittima se estesa all’intera platea dei beneficiari, senza graduazione in relazione ai parametri di bisogno sociale ed economico.

Il Fatto

La ricorrente, disabile gravissima affetta da sindrome dello spettro autistico, già beneficiaria dell’assegno di cura a seguito dell’eleggibilità riconosciuta dall’U.V.I., impugnava la determinazione con cui l’Azienda Consortile “Welfare Vesuviano – Ambito 26” aveva approvato la graduatoria dei beneficiari FNA 2023, riducendo gli importi da erogare ai soggetti gravissimi da € 1.200,00 a € 600,00 mensili. La ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 nella misura massima di € 1.200,00, oltre alla maggiorazione del 10%, deducendo la violazione della normativa regionale e il legittimo affidamento maturato in ragione delle pregresse annualità. Si costituiva in giudizio il solo Comune di San Giuseppe Vesuviano, nella qualità di Comune capofila dell’Ambito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune capofila, osservando come l’eventuale invalidità della notifica all’Azienda speciale fosse sanata dalla costituzione in giudizio del Comune, ai sensi del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, terzo comma, c.p.c.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, qualificando l’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.P.C.M. 3 ottobre 2022. Il Tribunale ha evidenziato che, sebbene i disabili gravissimi godano di priorità massima nell’accesso ai fondi, l’erogazione dell’assegno dipende comunque dalle risorse finanziarie effettivamente assegnate dalla Regione, con la conseguenza che l’Amministrazione non è vincolata al principio della spesa storica.

Il Collegio ha quindi escluso la sussistenza di un legittimo affidamento al mantenimento del beneficio, in ragione dell’autonomia delle singole graduatorie predisposte per ciascuna annualità. Ha inoltre chiarito che la disposizione dell’allegato B della D.G.R. n. 70/2024, che esclude la rivalutazione dei soggetti già valutati, si riferisce agli obblighi di programmazione posti a carico dei Comuni e dei Consorzi, senza escludere la valutazione annuale delle domande dei singoli.

Quanto alla riduzione dell’importo da € 1.200,00 a € 600,00 mensili, il Tribunale ha rilevato che la somma prevista dalla delibera regionale costituisce un importo massimo e non fisso. Il Collegio ha altresì osservato che la ricorrente non aveva specificamente censurato la mancata graduazione dei soggetti ammissibili in relazione ai parametri di bisogno sociale ed economico, limitandosi ad affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile gravissimo alla percezione integrale del contributo. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della particolare delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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