Assegno di cura a disabili gravissimi subordinato ai limiti delle risorse finanziarie (TAR Campania n. 2843 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno di cura in favore delle persone con disabilità gravissima non integra un diritto soggettivo assoluto alla percezione dell’importo massimo previsto dalla normativa regionale. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 qualifica il contributo come misura integrativa dell’indennità di accompagnamento, subordinata ai limiti delle risorse finanziarie disponibili. La priorità riconosciuta ai disabili gravissimi nell’accesso ai fondi non esime l’Amministrazione dalla predisposizione di una graduatoria e dalla valutazione annuale delle domande. La d.G.R.C. Campania n. 70/2024 prevede l’importo di € 1.200,00 come tetto massimo e non come somma fissa. Il pregresso godimento del beneficio non genera legittimo affidamento al mantenimento dello stesso per le annualità successive.
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da disabilità gravissima, già beneficiaria dell’assegno di cura regionale, impugnavano la determinazione con cui l’Ambito n. 31 aveva approvato la graduatoria dei beneficiari per l’annualità 2025 e ridotto gli importi da erogare, nonché la delibera del Coordinamento Istituzionale di Ambito che aveva applicato i criteri di riparto riducendo le somme destinate ai soggetti gravissimi.
La parte ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno nella misura massima di € 1.200,00 mensili, oltre alla maggiorazione del 10% in ragione dell’assistenza h24 e delle cure domiciliari di terza fascia, deducendo la violazione della normativa regionale e il contrasto con la d.G.R.C. n. 70/2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale conferma l’orientamento già espresso in fattispecie analoghe. Il diritto all’assegno deve essere preventivamente conformato dall’Amministrazione attraverso la predisposizione di una graduatoria, tenendo conto dei fondi disponibili. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 configura il contributo come misura integrativa dell’indennità di accompagnamento, che non esaurisce le forme di assistenza economica in favore dei disabili.
La disciplina regionale, aggiornata dalla d.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024, riconosce sì priorità massima ai disabili gravissimi, ma non garantisce l’assegno in termini assoluti, poiché l’erogazione dipende dai limiti delle risorse finanziarie. Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato, sez. III, n. 10131 del 19 dicembre 2025.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude che la pregressa percezione del contributo possa fondare un legittimo affidamento al mantenimento dell’assegno per le annualità successive. Le singole graduatorie sono autonome e la limitatezza delle risorse assegnate dalla Regione esclude che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica. La disposizione dell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, che esonera dalla rivalutazione i beneficiari già valutati, opera sul piano della programmazione generale delle risorse e non impedisce la valutazione annuale delle singole domande.
Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’importo di € 1.200,00 è previsto dalla delibera regionale come somma massima e non fissa. La parte ricorrente non ha contestato specificamente l’illegittimità delle determinazioni con cui l’Amministrazione ha esteso all’intera platea dei disabili gravissimi la percezione dell’assegno in misura ridotta, né la mancata graduazione dei soggetti ammissibili in relazione ai parametri di bisogno sociale ed economico. Le censure formulate presuppongono un diritto soggettivo del disabile gravissimo che il Collegio non riconosce.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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