Esecuzione del giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1608 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza. La legittimazione passiva prescinde dalla spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022. I poteri del commissario non incontrano il limite delle sue ordinarie attribuzioni, potendo la delega essere conferita a qualunque soggetto idoneo, anche esterno al proprio ufficio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento dei contributi previdenziali oggetto di trattenuta, entro il limite di euro 3.000,00.
Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza essere eseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica era avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione.
Il TAR ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 dalla notifica del titolo, condizione per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione, ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Alla data di proposizione del ricorso il termine era infruttuosamente spirato.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nominando per il caso di inutile decorso un commissario ad acta.
Sul versante dei poteri commissariali, la sentenza afferma un principio rilevante: l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario all’interno dell’amministrazione di appartenenza. Può essere nominato qualunque soggetto, pubblico o privato, con competenze adeguate. La delega può quindi essere conferita a un dirigente o funzionario anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici, per evitare che i mutamenti interni di attribuzioni si traducano in ulteriore ritardo. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri disponibili, e se necessario ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
Quanto al compenso, poiché le funzioni sono affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che nel caso coincide con quella inadempiente. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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