Assegno di integrazione salariale FIS per giornalisti esclusi da CIGO e CIGS (TAR Piemonte n. 1162 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici, cui l’INPGI ha attribuito il codice di contribuzione n. 33, non possono accedere né alla CIGO né alla CIGS, essendo esclusa per gli iscritti all’INPGI la prima e non contemplando il predetto codice il versamento del contributo CIG per la seconda. Ne consegue che la reiezione dell’istanza di assegno di integrazione salariale fondata sulla teorica attrazione dei giornalisti alla sola CIGS è illegittima, poiché tale ammortizzatore risulta in concreto precluso. Opera allora la disciplina residuale del FIS di cui all’art. 29, comma 2-bis, d.lgs. n. 148/2015, che assoggetta al Fondo i datori di lavoro con almeno un dipendente appartenenti a settori non rientranti nell’art. 10 del medesimo decreto e non aderenti ai fondi bilaterali. Accertata l’illegittimità del diniego, il giudice amministrativo può ordinare all’INPS di accogliere l’istanza, trattandosi di attività vincolata e non residuando margini di discrezionalità né adempimenti istruttori.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei servizi editoriali e della comunicazione multimediale, articolata in due matricole previdenziali, occupa complessivamente centocinquanta lavoratori. Sei dipendenti, addetti alla redazione giornalistica e iscritti all’INPGI, sono inquadrati con la qualifica anagrafica PFI e la relativa contribuzione era versata all’INPGI e non all’INPS.
Nel marzo 2022 la società ha chiesto, ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis, d.lgs. n. 148/2015, l’accesso all’assegno di integrazione salariale per tre settimane, per la causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro”. L’INPS ha rigettato entrambe le istanze sul rilievo che i giornalisti sarebbero attratti unicamente nella disciplina della CIGS. Proposti senza esito i ricorsi amministrativi al Comitato Amministratore del FIS, la società ha impugnato i dinieghi e il silenzio-rigetto, chiedendo anche l’accertamento della fondatezza della pretesa e la condanna dell’Istituto a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il profilo preliminare della pluralità di provvedimenti impugnati, ritenendoli oggettivamente e soggettivamente connessi in quanto manifestazioni di un unico episodio di esercizio del potere incidente sulla stessa vicenda di riduzione dell’attività lavorativa. Dichiara poi il difetto di legittimazione passiva dell’INPGI, evocato come controinteressato, richiamando l’art. 1, comma 103, legge n. 234/2021, che con effetto dal 1° luglio 2022 ha trasferito all’INPS la funzione previdenziale sostitutiva dell’Istituto.
Sul merito, la questione centrale riguarda l’individuazione dell’ammortizzatore concretamente accessibile dai giornalisti. Il Collegio rileva che le regole previdenziali dell’INPGI non contemplano la CIGO, poiché l’art. 38, comma 2, legge n. 416/1981 prevede per gli iscritti il solo trattamento straordinario di integrazione salariale. Quanto alla CIGS di cui all’art. 25-bis d.lgs. n. 148/2015, la comunicazione dell’INPGI del 20 agosto 2015 ha attribuito il codice di contribuzione n. 33, che non prevede il versamento del contributo CIG e dunque esclude, per i sei lavoratori, l’accesso anche all’integrazione straordinaria.
Risulta pertanto infondata la motivazione dei dinieghi: né l’ammortizzatore ordinario né quello straordinario potevano essere richiesti, il primo perché non previsto per gli iscritti INPGI, il secondo perché non contemplato dal codice contributivo assegnato. Il Tribunale valorizza in proposito il precedente sulla richiesta di CIGD per emergenza Covid-19, unico strumento concretamente utilizzabile, la cui autorizzazione sopravvenuta aveva condotto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A fronte dell’impossibilità concreta di fruire di altri ammortizzatori, trova applicazione il FIS di cui all’art. 29 d.lgs. n. 148/2015. L’art. 29, comma 2-bis, introdotto dall’art. 1, comma 207, lett. a), legge n. 234/2021, assoggetta al Fondo, dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro con almeno un dipendente, appartenenti a settori non rientranti nell’art. 10 e non aderenti ai fondi bilaterali. Nel caso ricorrono il dato dimensionale, la non riconducibilità alle categorie dei beneficiari CIGO e l’assenza di fondi bilaterali. La lettura è confermata dalla Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che valorizza l’ampliamento della platea e riconduce al FIS i soggetti già tutelati dalla CIGD.
Accolta la domanda di annullamento, il Tribunale esamina quella di condanna pubblicistica. Richiamando l’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e i precedenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 1321 del 2019 e TAR Piemonte, Sez. III, n. 115 del 2025, rileva che il potere dell’INPS è vincolato, dipendendo da presupposti non suscettibili di valutazione discrezionale, e che l’apparato documentale è completo. Ordina quindi all’Istituto di accogliere le istanze, previa estromissione dell’INPGI. Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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