Acquisizione sanante e sostituzione del commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 167 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza che ha ordinato alla Pubblica Amministrazione di restituire l’area illegittimamente occupata ovvero di procedere all’acquisizione sanante non è satisfattiva se manca l’adozione formale del decreto di acquisizione e la conseguente voltura catastale o trascrizione. L’avvenuto pagamento dell’indennizzo non è sufficiente a integrare l’adempimento, poiché la permanenza della titolarità formale in capo al soggetto spogliato ne limita il diritto di disposizione. Il giudice dell’ottemperanza può quindi ordinare l’adozione dell’atto di acquisizione, estendendolo anche all’area residua occupata, e disporre la sostituzione del commissario ad acta, il cui insediamento resta condizionato all’ulteriore inerzia dell’Amministrazione nei termini assegnati.
Il Fatto
La parte ricorrente, proprietaria di un suolo occupato dall’Amministrazione senza che fosse stato adottato il decreto di esproprio, aveva ottenuto una sentenza del TAR che ordinava alla P.A. di restituire l’area ovvero di procedere all’acquisizione sanante, con contestuale liquidazione dell’indennizzo, assegnando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta in caso di inerzia.
L’Amministrazione aveva avviato il procedimento di acquisizione sanante e corrisposto l’indennizzo, concordato e accettato, ma non aveva adottato formalmente il decreto di acquisizione, né aveva provveduto alla voltura catastale o alla trascrizione. Era emersa inoltre l’occupazione di ulteriori dodici metri quadrati, non compresi nel giudizio originario, per i quali la parte ricorrente aveva offerto la cessione gratuita al fine di definire integralmente la vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’ordine impartito con la sentenza passata in giudicato aveva ricevuto esecuzione solo parziale e non pienamente satisfattiva. L’avvenuta corresponsione dell’indennizzo e il sostanziale accordo delle parti non erano infatti sufficienti, in mancanza dell’adozione formale dell’atto di acquisizione e degli adempimenti catastali e di trascrizione, a garantire al soggetto spogliato il pieno diritto di disposizione del bene, che permaneva formalmente nella sua titolarità.
Quanto all’area residua di dodici metri quadrati, il Tribunale ha considerato che non residuava alcun danno ulteriore da liquidare, poiché la parte aveva già ottenuto integrale soddisfazione economica. La pendenza riguardava esclusivamente la formalizzazione dell’acquisizione, qualificata come adempimento meramente ordinatorio e non più indennitario.
Il Collegio ha pertanto ordinato l’adozione dell’atto di acquisizione sanante, comprensivo anche dell’area residua, al fine di assicurare l’integrale esecuzione della sentenza. Ha disposto la revoca dell’incarico al precedente commissario e la nomina del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, con facoltà di delega, il cui insediamento è stato condizionato all’ulteriore inerzia dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni, con successivi centoventi giorni per completare gli adempimenti.
Le spese di lite della presente fase sono state compensate, salva ogni ulteriore valutazione del Collegio, anche in termini di spese legali e di eventuali assistenti, ove l’Amministrazione non si attivi per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Nota della Redazione
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