Truffa del finto locatore e bonifico istantaneo autorizzato dal cliente nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4922 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal D. Lgs. n. 11/2010. La circostanza che il pagatore sia stato indotto in errore da un raggiro altrui non trasforma l’operazione in non autorizzata, né genera responsabilità dell’intermediario quando la frode origina al di fuori della sua sfera di operatività e il frodatore non si presenti come suo ausiliario. Restano irrilevanti, ai fini del rimborso, il mancato blocco dell’operazione da parte di altro intermediario e le disposizioni in materia di Verification of Payee.
Il Fatto
Il ricorrente, interessato all’affitto di un appartamento pubblicizzato su un portale di annunci immobiliari, contattava l’inserzionista e veniva indirizzato a un ulteriore soggetto, che gli chiedeva copia dei documenti, la firma del contratto via WhatsApp e il pagamento di € 1.200,00 per la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente chiedeva al fratello di eseguire il bonifico istantaneo e riceveva una ricevuta di registrazione poi risultata fittizia, il contratto firmato e l’indirizzo di uno studio per il ritiro delle chiavi. Scoperta la truffa e sporta denuncia, presentava reclami, riscontrati negativamente, e si rivolgeva al Collegio per ottenere la restituzione dell’importo.
L’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso: la denuncia conterrebbe una dichiarazione di natura confessoria sull’esecuzione dell’operazione da parte del ricorrente su istruzioni del frodatore; l’operazione sarebbe stata correttamente autenticata e contabilizzata; la truffa sarebbe originata da un portale estraneo e il sedicente locatore non si sarebbe spacciato per un operatore dell’intermediario; il bonifico sarebbe stato disposto verso un terzo senza verifiche e fuori dai canali ufficiali della piattaforma; il recall sarebbe stato tentato senza successo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda come pacifica: il bonifico istantaneo di € 1.200,00 è stato effettuato dal ricorrente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, era convinto di pagare i costi di registrazione di un contratto di locazione. Su questa base si pone la questione giuridica centrale, che riguarda la qualificazione dell’operazione.
Secondo l’orientamento dell’Arbitro, richiamato espressamente, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione non può che considerarsi autorizzata. Non viene pertanto in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU e al D. Lgs. n. 11/2010. La massima del Collegio è netta: la qualificazione dell’operazione prescinde dall’errore in cui versa il pagatore.
Il Collegio esamina poi il profilo dell’imputabilità della frode all’intermediario. È pacifico che il raggiro ha avuto origine da un contatto acceso al di fuori della sfera di operatività dell’intermediario, ossia la piattaforma immobiliare online, e che il soggetto che ha indotto il ricorrente al pagamento si è presentato come locatore dell’immobile, non come ausiliario dell’intermediario. Ne consegue che non sussiste alcun fatto o comportamento riferibile all’intermediario idoneo a ingenerare affidamenti di sorta.
Il Collegio esclude anche che vi siano altri fatti o comportamenti dell’intermediario causalmente rilevanti o indici della frode in essere che avrebbero potuto essere colti. Non viene in rilievo il blocco opposto da altro intermediario, anche per la totale assenza di informazioni in proposito. Quanto alle disposizioni in materia di Verification of Payee, entrate in vigore il 9 ottobre 2025, il Collegio osserva che il ricorrente voleva effettuare il pagamento proprio in favore di quel beneficiario, pur errando nel ritenere che si trattasse del locatore dell’appartamento prescelto. L’intermediario ha infine prodotto evidenza del tentativo di recall non andato a buon fine.
Il ricorso è pertanto respinto, con conferma della piena validità dell’addebito dell’importo oggetto del bonifico istantaneo.
Nota della Redazione
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