Imbullonati e catasto: vietato separare uffici direzionali bancari in A/10 (Cass. civ. Sez. V n. 16738 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, non è consentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge sui c.d. “imbullonati”), in sede di procedura “DOCFA”, proporre l’attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della categoria D/5 (“istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro”) a porzioni di un fabbricato con destinazione all’esercizio dell’attività bancaria. Osta a tale riclassificazione, da un lato, la permanente strumentalità degli immobili alla funzione originaria e, dall’altro, l’esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita degli immobili già censiti. Il presupposto della separazione materiale e organizzativa degli uffici direzionali dai locali operativi, ai quali soltanto gli impianti e le attrezzature di sicurezza sono asserviti, non giustifica il frazionamento catastale.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di rettifica catastale relativo a una porzione di fabbricato, destinata in parte all’attività bancaria e in parte ad uffici. A seguito di procedura DOCFA dell’anno 2016, la società aveva proposto il frazionamento dei mappali originari, attribuendo agli uffici direzionali la categoria A/10 e mantenendo la categoria D/5 per i locali operativi.

L’Agenzia delle Entrate aveva ripristinato i mappali originari in D/5. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello principale della contribuente, ritenendo giustificata la separazione in ragione delle diverse caratteristiche degli uffici direzionali rispetto ai locali operativi. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a tre motivi. La Corte esamina anzitutto la censura relativa al classamento, scrutinando il combinato disposto degli artt. 8, 40, 61 e 63 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142. Da tali disposizioni emerge che la classificazione non si esegue per i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Il collegio richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 2006, secondo cui fattore discriminante è la specifica finalizzazione dell’immobile ad attività industriale o commerciale. La categoria D/5 si riferisce agli istituti di credito provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria. La destinazione all’attività bancaria impone quindi il ripristino della categoria D/5, non essendo consona la categoria A/10.

Quanto alla legge n. 208/2015, la Corte chiarisce che l’art. 1, comma 21 ridefinisce l’oggetto della stima catastale, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6^-5, n. 20726 del 2020, Cass., Sez. 5, n. 25784 del 2021 e Cass., Sez. 5, n. 22551 del 2022: la nozione di impianti prescinde dal fatto che i manufatti siano infissi al suolo, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

Tuttavia, la rideterminazione ex art. 1, comma 22 è preordinata a realizzare l’uniformità dei riferimenti estimativi tra unità già iscritte e quelle oggetto di nuova dichiarazione. L’aggiornamento deve avvenire mediante lo scorporo degli elementi non più oggetto di stima, non attraverso il frazionamento catastale con attribuzione di categoria A/10. La classificazione proposta non era coerente con la permanente destinazione dei locali ad attività strumentali all’attività bancaria.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’Ufficio riportato testualmente i passi della motivazione dell’atto impositivo asseritamente pretermessi. Il terzo motivo è assorbito. Il ricorso è accolto nei limiti esposti, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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