Gestione economale Covid: irregolare ma senza addebito per urgenza pandemica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 169 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto sul rendiconto dell’economo di azienda ospedaliera può chiudersi con la dichiarazione di irregolarità senza ammanco quando, pur in presenza di una compilazione non conforme al modello previsto dalla normativa, la documentazione in atti consenta di ricostruire e verificare la gestione. Le spese sostenute mediante il fondo economale durante l’emergenza da Covid-19, caratterizzate da imprevedibilità e urgenza, sono giustificate dall’inerenza al fabbisogno dell’ente e non comportano addebito all’agente contabile. Le contestazioni relative al rimborso del vitto per il personale in servizio fuori sede sono superate quando le destinazioni raggiunte rendano evidente il superamento dei limiti chilometrici previsti dalla contrattazione collettiva, anche in difetto di prova della durata della trasferta.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 39298 reso dall’economo di una azienda ospedaliera per l’esercizio 2020. Il magistrato designato, con propria relazione, ha segnalato profili di irregolarità formale nella compilazione del conto e distinti profili di merito, prospettando l’addebito all’agente contabile di somme di modesto importo per spese di vitto, per rimborsi relativi al trasferimento di pazienti e operatori sanitari e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale effettuato oltre il limite previsto dalla procedura del servizio di cassa economale.

L’economo ha depositato memoria e documentazione giustificativa, deducendo che le spese di vitto erano sostitutive e non aggiuntive rispetto al pasto ordinario e che i trasporti interregionali non potevano esaurirsi entro i limiti chilometrici contrattuali. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13.05.2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che il conto, pur non correttamente compilato secondo il modello previsto dalla normativa, indica parte degli elementi significativi della gestione e consente, grazie alla documentazione in atti, di ricostruirne e verificarne l’andamento. Su questa base il Collegio dichiara il conto irregolare, ma esclude qualsiasi ammanco a carico dell’agente contabile.

Quanto all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per l’importo di euro 2.700,00, la Corte richiama la giurisprudenza della stessa Sezione sulle gestioni economali nel periodo emergenziale da Covid-19 (Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 123/24) e afferma che, attesa la gravità del periodo pandemico, il ricorso al fondo economale ha rappresentato l’unica modalità con cui far fronte a fabbisogni contrassegnati da imprevedibilità e urgenza. Ferma l’irregolarità della gestione, l’inerenza della spesa e l’emergenza escludono l’addebito.

Le restanti contestazioni sono superate dalla documentazione prodotta dall’economo. Con riferimento ai rimborsi per il trasporto degli operatori sanitari, la Corte osserva che, già dalla lettura dei documenti, emerge una spesa che anche nell’ambito delle otto ore giornaliere non rientrerebbe nei cinquanta chilometri dall’ordinaria sede di lavoro previsti dall’art. 90 del CCNL comparto sanità. Il personale va quindi considerato in servizio fuori sede e, anche in assenza di prova sulla durata, le destinazioni raggiunte — da Cosenza verso diverse città italiane — rendono desumibile la giustificazione del vitto portato a rimborso. Tutti i buoni elencati sono pertanto ammessi al discarico.

Analoga conclusione vale per le autorizzazioni al ritiro di farmaci presso altri ospedali e di dispositivi medici, formalmente giustificate dal provvedimento autorizzativo e materialmente legittimate dal periodo pandemico, nonché per il buono pasto riconosciuto all’autista impegnato ad accompagnare il commissario straordinario negli incontri istituzionali sul territorio regionale. Il conto è dunque dichiarato irregolare senza ammanco, con esclusione di pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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