Assenza di bilancio tecnico attuariale e carenze nel monitoraggio delle attività medico-legali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 70 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici impone di valutare l’equilibrio di bilancio in una prospettiva di sostenibilità di lungo periodo, al netto del debito verso la platea degli assicurati. L’Inail, chiamato a coprire le rendite future mediante riserve tecniche e capitali di copertura, è tenuto a rappresentare la propria situazione attuariale con un documento allegato al rendiconto annuale, in attuazione degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 e dell’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La mancata redazione del bilancio tecnico attuariale, anche per l’esercizio 2023, costituisce una carenza documentale che la Corte segnala al Parlamento. Sul piano dell’organizzazione, l’Ente deve dotarsi di strumenti di monitoraggio e di controllo dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici, non essendo sufficiente rimettersi alla responsabilità dei singoli dirigenti di struttura.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il conto consuntivo dell’Inail relativo all’esercizio 2023, con le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, e ha riferito al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto.
Nel corso dell’istruttoria sono emersi due nuclei di rilievo. Il primo riguarda l’assenza, anche per il 2023, del bilancio tecnico attuariale, nonostante l’auspicio più volte formulato dalla Corte e la previsione normativa che ne impone l’allegazione al rendiconto. Il secondo concerne il monitoraggio dell’attività libero-professionale dei medici funzionari, con particolare riferimento alle consulenze tecniche rese nei confronti di compagnie assicuratrici.
La Motivazione della Corte
Sul primo versante, la Corte ricorda che l’effettiva ricchezza dell’Ente è misurata mediante il saldo attuariale, valore che esprime l’attualizzazione dei rischi sulla base di ipotesi tecniche di carattere demografico. L’art. 39 del t.u. n. 1124 del 1965 impone all’Inail di sottoporre all’approvazione ministeriale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite, soggette a revisione almeno quinquennale. L’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che l’Istituto effettui una verifica della sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Mef di concerto con il Ministero del lavoro. Nella riunione del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 20 dicembre 2021 era stata effettuata una prima presentazione del bilancio tecnico attuariale, cui però non ha fatto seguito l’allegazione al rendiconto.
La Corte sottolinea che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio anche mediante provvedimenti che tengano conto della sostenibilità a lungo termine dell’Istituto nel suo complesso e delle singole gestioni. L’operazione renderebbe più attendibile la misurazione delle risorse da accantonare per fronteggiare gli oneri costituiti dalle rendite da corrispondere agli assicurati. Nemmeno il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Cda il 19 giugno 2024, prevede l’adozione esplicita di un bilancio tecnico attuariale da allegare alla rendicontazione annuale, e tale carenza formerà oggetto di disamina nella prossima relazione.
Sul secondo versante, l’istruttoria ha evidenziato l’assenza di un adeguato monitoraggio in corso d’opera dell’attività intramuraria del dirigente medico e dell’entità delle entrate riscosse. La gestione dei rapporti tra utente e medico risultava affidata esclusivamente a quest’ultimo, senza un codificato obbligo di informativa all’Istituto e senza controlli concomitanti. È emersa inoltre l’esistenza di consulenze tecniche rese da medici in attività intramuraria nei confronti di compagnie assicuratrici con carattere apparentemente non occasionale, per reiterazione nelle annualità e omogeneità degli emolumenti, circostanze che, complessivamente considerate, avrebbero potuto configurare un impegno con caratteristiche di abitualità e professionalità.
La Corte rileva che le giustificazioni dell’Ente circa l’assenza di un sistema centralizzato di prenotazione appaiono non del tutto convincenti. L’attività intramuraria dei dirigenti medici del SSN, richiamata nel Ccnl di comparto e per questo equiparabile, viene attuata mediante un’infrastruttura di rete per il collegamento in voce e in dati, in attuazione di una disciplina vigente da oltre un dodicennio con il d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012, che prevede l’inserimento obbligatorio e la comunicazione in tempo reale dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni e agli estremi dei pagamenti. Non è dato evincere in cosa consista la peculiarità delle prestazioni medico-legali dei dirigenti Inail rispetto alle similari attività svolte dai medici del SSN, tale da rendere antieconomica l’implementazione di un sistema centralizzato di prenotazione e di controllo.
Alla luce degli obblighi previsti dal codice per l’amministrazione digitale, la Corte ritiene che un sistema digitalizzato potrebbe perseguire molteplici finalità: maggiore efficienza procedimentale, abbreviazione dei tempi dei controlli, contrasto preventivo dei fenomeni di malamministrazione, trasparenza, tracciabilità dei pagamenti e monitoraggio in tempo reale dell’allocazione della spesa. L’Istituto ha infine convenuto sull’opportunità di valutare l’introduzione di un sistema di prenotazione delle visite sul modello del CUP.
Nota della Redazione
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