Pensione privilegiata: il fattore tempo esclude il miglior inquadramento tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 147 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, la valutazione di ascrivibilità tabellare deve tener conto del fattore tempo, poiché il notevole lasso temporale intercorso tra l’evento traumatico originario e l’accertamento medico-legale non consente di escludere, secondo il principio del più probabile che non, l’incidenza di fattori estranei all’evento stesso. Ne consegue che, ove l’infermità non risulti quantificabile nella misura minima richiesta, essa non è ascrivibile ad alcuna delle categorie della Tab. A e resta confermata la liquidazione del trattamento indennitario in Tab. B. Il parere dell’Ufficio Medico legale, correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti, è condivisibile e non è superato dalle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, soldato in congedo, aveva riportato nel febbraio 1987 un trauma contusivo alla caviglia destra, riconosciuto dipendente da causa di servizio. Con decreto ministeriale n. 70 del 02.03.1992 l’infermità era stata ritenuta non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione, e il relativo ricorso si era concluso con inammissibilità.
A seguito di domanda di aggravamento del 2014, l’infermità è stata diagnosticata come condropatia tibio-astragalica con segni degenerativo-artrosici a discreto impegno funzionale, e il Ministero della Difesa, con decreto n. 81 del 06.12.2016, ha attribuito il trattamento indennitario di Tab. B, 8° ctg., pari a tre annualità, in luogo della pensione privilegiata a vita richiesta. Il ricorrente agisce per il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia di 7° o 8° ctg., Tab. A, dalla data della domanda di aggravamento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ricorda che oggetto del giudizio è l’ascrivibilità tabellare dell’infermità, e non già il riconoscimento dell’aggravamento, quest’ultimo oggetto di diverso decreto non impugnato. Dirimente appare il parere dell’Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute, che ha escluso i requisiti per un miglior inquadramento tabellare confermando l’ascrivibilità alla tabella B.
Sul piano istruttorio, il giudicante si sofferma sulle critiche relative alla diversa composizione del collegio medico-legale. La censura è respinta perché il medico relatore è rimasto lo stesso e le operazioni peritali si sono svolte da remoto sulla base della medesima documentazione sanitaria: il cambio del presidente non compromette la validità del parere.
Quanto al contraddittorio, il Giudice osserva che esso è stato garantito nella fase antecedente al deposito del parere definitivo, con il quale la fase istruttoria può considerarsi conclusa, senza possibilità di protrarla con ulteriori osservazioni. Nel merito, le osservazioni depositate ripresentano contestazioni già esaminate, sulle quali il Collegio si era già espresso.
Il passaggio centrale riguarda il principio del più probabile che non. Il rilevante lasso di tempo tra l’evento traumatico del 1987 e la valutazione non permette di escludere con sicurezza l’incidenza di altri fattori estranei all’evento originario che, nel corso di oltre trent’anni, hanno potuto determinare lo status clinico-funzionale descritto. Il consulente tecnico, peraltro, non ha escluso un aggravamento, ma si è limitato a negarne il miglior inquadramento tabellare, rilevando che la degenerazione articolare non è quantificabile in un range del 20-30% e non risulta ascrivibile ad alcuna categoria della Tab. A: valutazione che il consulente di parte non ha contestato.
Infine, la lamentata mancata valutazione della “zoppia di fuga” è smentita dal richiamo espresso nella documentazione esaminata dalla Commissione, e non risulta dimostrata la condizione di disoccupazione addotta per escludere attività usuranti. Le conclusioni del consulente tecnico meritano dunque condivisione: il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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