Assessori regionali e carte di credito: sussiste la qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 52 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assessore regionale assegnatario di una carta di credito regionale è agente contabile di diritto ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. La qualifica deriva dal fatto che, con il pagamento mediante carta, l’assegnatario dispone direttamente di denaro pubblico, senza la mediazione di altro ufficio ordinatore, con effetto solutorio immediato. A nulla rileva che la normativa regionale assegni all’economo la titolarità della contabilità, poiché la nozione di agente contabile è posta dalla legge statale di contabilità pubblica e non è derogabile dal legislatore regionale. Né vale il richiamo alla disciplina dei presidenti dei gruppi consiliari, poiché la sottrazione di costoro al giudizio di conto riposa su ragioni peculiari e non estensibili agli assessori. Il giudizio di conto ha carattere indefettibile e attinge gli agenti anche degli organi di rilevanza costituzionale.

Il Fatto

La Procura regionale ha proposto ricorso per resa di conto nei confronti di un soggetto già componente della Giunta regionale della Liguria, quale agente contabile di fatto, relativamente alla carta di credito regionale, per il periodo 1.1.2015 – 30.6.2015. Il Giudice monocratico della Sezione ha accolto il ricorso con decreto n. 13 dell’8.3.2024, assegnando il termine di sessanta giorni per la presentazione del conto alla Giunta regionale.

Il destinatario del decreto ha proposto opposizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha sostenuto che la disciplina regionale intestava l’obbligo di rendicontazione all’economo e non agli assessori, e che le Sezioni riunite avevano escluso la qualifica di agente contabile per i presidenti dei gruppi consiliari. Ha eccepito inoltre l’intervenuta prescrizione quinquennale. È intervenuta la Regione Liguria, aderendo alla tesi del difetto di giurisdizione. La Procura ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato ammissibile l’intervento della Regione. Ha escluso che l’art. 85 c.g.c. sia applicabile al giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c., poiché il rinvio dell’art. 7 c.g.c. riguarda il rito di responsabilità e i riti speciali, non i giudizi sui conti. Ha quindi applicato l’art. 105, comma 2, c.p.c., riconoscendo in capo alla Regione un interesse concreto alla tutela del proprio ordinamento di settore.

Nel merito la Corte ha ricostruito la nozione di agente contabile sulla base dell’art. 178 r.d. n. 827/1924, dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 44 r.d. n. 1214/1934. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 1007/1988, n. 292/2001, n. 169/2018, n. 59/2024) e delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 12367/2001) sul maneggio di denaro pubblico e sul carattere indefettibile del giudizio di conto.

Quanto alle carte di credito, il Collegio ha esaminato il d.m. Tesoro n. 701/1996 e la disciplina dei funzionari delegati, esonerati dal conto giudiziale perché titolari di contabilità su aperture di credito. Ha rilevato che nel caso concreto difettano sia la delega sia la contabilità specifica: le carte sono collegate al conto intestato all’economo e il titolare delle anticipazioni resta quest’ultimo.

La Corte ha quindi qualificato l’assegnatario della carta come agente contabile di diritto. Il pagamento mediante carta attribuisce all’utilizzatore la disponibilità diretta del denaro pubblico, con effetto solutorio immediato, come conferma la disciplina regionale del rimborso e della rivalsa sugli emolumenti in caso di spese non giustificate. Ha escluso l’estensione del regime dei presidenti dei gruppi consiliari, fondato su ragioni peculiari non ravvisabili per gli assessori, e ha negato che il giudizio di parificazione determini duplicazione di controlli.

Ha infine rigettato l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dal deposito del conto, che nel caso di specie difetta in radice. L’opposizione è stata respinta, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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