Carte di credito regionali e qualifica di agente contabile degli assessori (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 51 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assessore regionale assegnatario di una carta di credito istituzionale, collegata al conto dell’economo regionale, riveste la qualifica di agente contabile di diritto ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il pagamento mediante carta di credito produce effetto solutorio immediato e comporta la diretta disponibilità di denaro pubblico, integrando il presupposto del maneggio richiesto dall’art. 178 r.d. n. 827/1924 e dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923. La qualificazione dell’agente contabile attiene alla materia della contabilità pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e non può essere derogata dal legislatore regionale. Non opera per gli amministratori regionali la deroga alla giurisdizione contabile riconosciuta agli organi supremi dello Stato, né è invocabile il precedente sui presidenti dei gruppi consiliari, fondato su ragioni diverse. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dal deposito del conto e non è pertanto applicabile nel giudizio per resa di conto, che a quel deposito è strumentale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha proposto ricorso per resa di conto nei confronti di un soggetto già componente della Giunta regionale ligure, qualificato come agente contabile di fatto. Oggetto della domanda erano i conti giudiziali relativi agli anni dal 2015 al 2021, riferiti a due carte di credito regionali assegnate all’amministratore per finalità istituzionali.

Il Giudice monocratico della Sezione, con decreto n. 12 dell’8.03.2024, ha accolto il ricorso e assegnato il termine di sessanta giorni per la presentazione del conto. L’amministratore ha proposto opposizione, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione per mancanza della qualifica di agente contabile e, in subordine, la prescrizione delle annualità anteriori al quinquennio. La Regione Liguria è intervenuta in giudizio a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile l’intervento della Regione. L’art. 85 c.g.c. non è estensibile ai giudizi sui conti, perché l’art. 7 c.g.c. richiama espressamente i soli riti speciali e il legislatore, quando ha voluto estendere il rito ordinario, lo ha disposto in modo espresso, come nell’art. 148 c.g.c.. Trova quindi applicazione l’art. 105, secondo comma, c.p.c.: l’interesse della Regione alla tutela del proprio ordinamento di settore è concreto e meritevole di protezione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la figura dell’agente contabile sulla base dell’art. 178 r.d. n. 827/1924, dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, dell’art. 44 r.d. n. 1214/1934 e degli artt. 1 e 137 c.g.c.. La nozione è incentrata sul presupposto del maneggio di denaro pubblico, inteso in senso ampio, secondo l’insegnamento di Cass., sez. un., n. 12367/2001. Il giudizio di conto ha carattere indefettibile e trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.; la deroga prevista per gli organi supremi dello Stato non si estende alle Regioni (Corte cost. n. 292/2001), mentre la qualificazione dell’agente contabile rientra nella competenza esclusiva statale (Corte cost. n. 59/2024).

Il Collegio esclude che il meccanismo delle carte di credito regionali configuri una contabilità speciale riservata ai funzionari delegati ai sensi del d.m. Tesoro n. 701/1996. Le carte sono collegate al conto dell’economo e il titolare delle anticipazioni è individuato dalla normativa regionale (art. 7, comma 1, lett. k, reg. r. Liguria n. 7/2016). Il pagamento con carta, qualificato come delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., ha funzione immediatamente solutoria: l’assegnatario dispone così direttamente del denaro pubblico. Il meccanismo di rimborso e rivalsa sugli emolumenti previsto dall’art. 22, comma 7, reg. r. n. 7/2016 conferma l’effetto solutorio già prodotto.

Il richiamo al precedente sui presidenti dei gruppi consiliari (SS.RR. n. 30/2014 e Corte cost. n. 107/2015) è ritenuto inconferente: in quel caso l’esclusione dipendeva dal carattere marginale del maneggio rispetto al mandato istituzionale. Per gli organi politici che detengano il maneggio, la giurisprudenza ne riconosce da tempo la doverosità della resa (SS.RR. n. 248/1980). Nemmeno sussiste duplicazione di controlli, perché il giudizio di parificazione del rendiconto regionale ha portata generale e non specifica (art. 5, comma 1, d.l. n. 174/2012).

Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale riguarda l’azione di discarico o condanna, decorrendo dal deposito del conto, che nel caso di specie difetta in radice. L’opposizione è pertanto rigettata, con condanna dell’opponente alle spese di giustizia, liquidate in complessivi euro 436,44.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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