Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 1216 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso, tra tale notifica e quella del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedervi entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso ove l’incarico rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di un docente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla refusione delle spese.
La sentenza è stata notificata con le formalità del codice di procedura civile presso la sede reale dell’Amministrazione. Poiché l’obbligo è rimasto ineseguito, la parte ricorrente ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza, limitato alla mancata attivazione della carta e non esteso al pagamento delle spese già liquidate dal giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La prima è costituita dall’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; la seconda dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Il parametro applicato è l’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, richiamato a fondamento del requisito temporale. La norma impedisce l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione prima della scadenza del termine, senza che ciò precluda l’accertamento del diritto all’esecuzione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata esecuzione della sentenza non è controversa tra le parti. Su tale presupposto ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, attivando la carta elettronica spettante entro un termine perentorio.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e con incarico di provvedere nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.