Assistenti sociali negli ATS: assunzioni LEPS fuori dai vincoli di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 136 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio costituito ex art. 31 del Tuel per l’esercizio associato delle funzioni di Ambito territoriale sociale può assumere assistenti sociali a tempo indeterminato per il raggiungimento dei LEPS senza intaccare la capacità assunzionale dei comuni aderenti. Tali assunzioni, in quanto sostenute da finanziamenti statali specifici e strutturali, sono qualificate come etero-finanziate e non rilevano ai fini dei limiti di spesa di personale. La capacità assunzionale, invece, non è trasferibile dai comuni al consorzio, poiché la cessione è ammessa solo per le Unioni di comuni. In sede di prima costituzione il consorzio può dotarsi del personale amministrativo indispensabile anche mediante nuove assunzioni, purché nel rispetto della propria capacità assunzionale ordinaria e dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il Comune di San Bonifacio, ente capofila del costituendo ATS Est Veronese composto da ventisei comuni, ha presentato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legge regionale Veneto n. 9 del 2024 ha riorganizzato gli ambiti territoriali sociali, imponendo la gestione associata dei servizi sociali tramite un ente dotato di personalità giuridica, con preferenza per il consorzio di cui all’art. 31 del Tuel.
Nella situazione di fatto, il numero complessivo di assistenti sociali delle dotazioni organiche dei comuni aderenti risulta insufficiente a raggiungere il rapporto minimo previsto dalla normativa statale. Il nuovo ente deve quindi assumere almeno otto assistenti sociali e il personale amministrativo necessario al proprio funzionamento. Il Comune ha chiesto se tali assunzioni possano essere considerate etero-finanziate e se il personale amministrativo possa essere reclutato direttamente in sede di prima costituzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità. Il requisito soggettivo è integrato, poiché la richiesta proviene dal Comune, ente legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco. La mancata trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali non è ostativa. Anche il requisito oggettivo sussiste, essendo implicati principi di coordinamento della finanza pubblica in funzione del contenimento della spesa per il personale.
Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178/2020 ha introdotto un LEPS consistente nel rapporto minimo di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con obiettivo ulteriore di uno ogni 4.000. A tal fine la norma prevede un contributo statale strutturale, modulato in due fasce, commisurato al numero di assistenti sociali impiegati. Il legislatore ha poi previsto una deroga ai vincoli assunzionali per le assunzioni finanziate con tali risorse, in forza dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, richiamato dall’art. 1, comma 801, della legge n. 178/2020.
La Sezione sottolinea che i comuni non possono cedere quote della propria capacità assunzionale al consorzio: la sola norma che consente la cessione riguarda le Unioni di comuni e la deroga è di stretta interpretazione, non estensibile analogicamente, come confermato dalle deliberazioni della Sezione Toscana n. 158/2023/PAR e della Sezione Marche n. 106/2024/PAR. Il consorzio deve quindi maturare autonomamente la propria capacità assunzionale.
Tuttavia, la neutralizzazione delle spese etero-finanziate consente al consorzio di procedere alle assunzioni di assistenti sociali anche senza capacità cedute, non incidendo né sul proprio parametro di spesa né su quello dei comuni. I comuni partecipano indirettamente fornendo la quota di co-finanziamento necessaria a raggiungere la soglia di 1/6.500, oltre la quale l’onere principale è coperto dallo Stato.
Quanto al personale amministrativo, la Corte richiama l’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 9/2024, che riconosce all’ATS un personale proprio reclutato con procedure conformi alla sua natura giuridica. Nessuna norma impone di attingere esclusivamente ai dipendenti dei comuni. Tali assunzioni, però, non beneficiano di deroghe speciali e soggiacciono ai vincoli finanziari ordinari. La Sezione richiama la propria deliberazione n. 67/2023/PAR, che ammette l’assunzione del personale amministrativo minimo in fase di prima istituzione, e la deliberazione n. 1/2017/QMIG, che consente di individuare un nuovo parametro di spesa per l’ente neo-costituito.
Nota della Redazione
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