Resa del conto giudiziale esclusa per beni in uso agli uffici (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 250 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di beni mobili di un ente locale presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia, configurabile solo in capo a chi gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I beni mobili, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle diverse articolazioni funzionali dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale sono assoggettati a mero debito di vigilanza, che grava sui dipendenti in servizio presso ciascun ufficio. Ne consegue che il conto meramente riepilogativo e ricognitivo di tali beni non è soggetto a resa e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti di un dipendente comunale che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, con riferimento a un presunto debito di custodia sugli stessi.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. Su queste premesse si innesta la richiesta della Procura regionale, che chiede la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio e la contestuale restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia un debito di custodia. Si tratta, all’evidenza, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale.
Lo spartiacque tra le due posizioni è individuato dalla Corte in un elemento tassativo e ineludibile: la gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, incidendo sugli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito e, dunque, il debito di custodia che fonda l’obbligo di resa del conto.
Su questa base il Collegio esclude che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali — ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002 — possa prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni amministrative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata — tra cui Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023 — e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino conducono a qualificare la specie come mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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