Spese di lite a carico dell’INPS per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 188 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al diniego di prestazione previdenziale, la sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa, con riconoscimento del diritto in pendenza di causa, determina la cessata materia del contendere per carenza sopravvenuta di interesse ad agire. Le spese di lite vanno tuttavia poste a carico dell’Istituto previdenziale in applicazione del principio di soccombenza virtuale, quando il soddisfacimento della pretesa è avvenuto solo dopo la proposizione della domanda giudiziale. Il criterio della soccombenza virtuale consente di valutare la posizione delle parti secondo la ragionevole previsione dell’esito, con la conseguenza che chi ha reso necessaria l’iniziativa giudiziale con il proprio comportamento inerte ne sopporta i costi.
Il Fatto
La ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire, in contitolarità con la madre, la pensione di reversibilità del padre defunto, in ragione dello stato di orfana inabile in modo permanente ed assoluto. L’INPS, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la cessata materia del contendere, avendo medio tempore concesso il trattamento pensionistico richiesto, con liquidazione degli arretrati sulla rata di febbraio 2025.
All’udienza entrambe le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere. È rimasta invece controversa la regolamentazione delle spese: il difensore della ricorrente ha chiesto la condanna dell’Istituto previdenziale, mentre la difesa dell’INPS ha invocato la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preso atto della concorde richiesta delle parti, rilevando che la questione controversa aveva trovato soluzione in sede amministrativa. L’INPS ha comprovato il riconoscimento del diritto mediante il deposito della relativa documentazione, del cedolino della rata di pensione e delle somme liquidate a titolo di arretrati. Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Sul punto delle spese, il giudicante ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, già affermato dalla stessa Sezione (C. conti, Sez. giur. Puglia, n. 342/2017). In base a tale criterio, la regolamentazione delle spese prescinde dall’esito formale del processo e si àncora alla ragionevole previsione della soccombenza sostanziale della parte resistente.
Elemento decisivo è il momento in cui il diritto è stato riconosciuto. La Corte ha accertato, sulla scorta della documentazione depositata dall’INPS, che la definizione provvedimentale è intervenuta in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. È stato così il comportamento dell’Istituto a rendere necessaria l’iniziativa processuale della ricorrente.
Ne discende che le spese di lite devono essere accollate all’INPS, liquidate equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori di legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La decisione è stata assunta in composizione monocratica.
Il giudice ha inoltre ravvisato gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, disponendo che la Segreteria apponga la relativa annotazione nei confronti della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Nota della Redazione
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