Trattamento sanzionatorio e sospensione condizionale nel giudizio caso per caso (Cass. pen. Sez. I n. 36057 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi nel tempo, quando un reato commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 sia transitato dalla competenza del tribunale a quella del giudice di pace, l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 3, cod. pen. non è automaticamente quella delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000, ma richiede una valutazione caso per caso. Il giudice deve verificare se, in concreto, risulti più favorevole il regime ordinario con la concessione della sospensione condizionale ovvero la pena del giudice di pace, che di tale beneficio non è suscettibile. È inammissibile il ricorso che censuri la sola mancata applicazione delle sanzioni del giudice di pace senza contestare la logicità della motivazione con cui il giudice del rinvio ha effettuato tale comparazione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per il delitto di lesioni personali, con pena di due mesi di reclusione e sospensione condizionale. La sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio, rilevato che nelle more era entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, che aveva trasferito la fattispecie alla competenza del giudice di pace, aveva comunque confermato la pena inflitta in primo grado.
La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge, per non essere state applicate le sanzioni più favorevoli proprie del giudizio davanti al giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla questione del trattamento sanzionatorio applicabile ai reati commessi prima del d.lgs. n. 150 del 2022 e transitati alla competenza del giudice di pace. Sul punto richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12759 del 2024, secondo cui la modifica della competenza incide sull’individuazione del trattamento da applicare, ma la soluzione non è automaticamente quella delle sanzioni del giudice di pace.
Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite è che, in caso di concedibilità della sospensione condizionale, occorre valutare se il trattamento in concreto più favorevole sia quello ordinario con il beneficio dell’art. 163 cod. pen. oppure quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace. L’applicazione dell’art. 2, comma 3, cod. pen. impone dunque al giudice del merito una valutazione caso per caso.
La Corte rileva che il giudice del rinvio ha effettuato proprio questo giudizio, ritenendo che, per effetto della sospensione condizionale, la pena di due mesi di reclusione fosse in concreto più favorevole della permanenza domiciliare, sanzione non sospendibile perché il beneficio non è previsto nel sistema dei reati del giudice di pace. Il ricorso, osserva la Corte, non contesta la logicità di tale motivazione, ma censura la mancata applicazione delle sanzioni del d.lgs. n. 274 del 2000, asseritamente dovuta in ogni caso.
Tale tesi è stata però esclusa dalle Sezioni Unite n. 12759 del 2024, che non hanno ritenuto sempre più favorevoli le sanzioni del giudice di pace. Il motivo è pertanto inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alle spese di parte civile, la Corte esclude che siano dovute, poiché il giudizio ha avuto ad oggetto solo la quantificazione della pena, non idonea a incidere sul danno risarcibile.
Nota della Redazione
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