Sequestro impeditivo: periculum in mora va motivato in modo autonomo (Cass. pen. Sez. VI n. 3347 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve essere accertato con motivazione concreta e attuale, distinta dall’accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato. La sovrapposizione delle due valutazioni in un’unica proposizione, che affermi apoditticamente il rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze dell’illecito, integra motivazione solo apparente e impone l’annullamento del provvedimento. Il delitto di turbata libertà degli incanti è invece configurabile anche quando alla gara partecipi un unico offerente, ove costui abbia posto in essere mezzi fraudolenti idonei ad alterarne l’esito, e le condotte rilevanti possono intervenire anche dopo la chiusura dell’asta, purché prima dell’aggiudicazione definitiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 17 maggio 2024, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la restituzione delle quote societarie sequestrate. Ha invece confermato il sequestro preventivo a fine impeditivo dell’immobile e dei beni mobili della struttura alberghiera, in relazione ai delitti di turbata libertà degli incanti contestati ai capi 17), 18) e 19).

Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente — dichiarato fallito e destinatario di pene accessorie in esito a condanna per bancarotta — avrebbe partecipato all’asta di aggiudicazione del complesso immobiliare per il tramite di società a lui riferibili, utilizzate come prestanome, depositando inoltre una falsa missiva bancaria attestante l’imminente erogazione di un mutuo. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del fumus commissi delicti e il difetto di motivazione sul periculum in mora e sulla pertinenzialità dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondato il primo motivo, con cui si contestava la configurabilità del reato per assenza di un pericolo concreto di alterazione della gara, essendo pervenuta una sola offerta. Richiamando il costante orientamento di legittimità, il Collegio ribadisce che la turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, integrato anche dal danno mediato e potenziale e non richiede l’effettivo conseguimento del risultato perseguito.

Il principio trova applicazione anche quando alla gara partecipi un unico concorrente: ciò che rileva è che costui, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, abbia impedito la partecipazione di altri offerenti o non fosse legittimato a partecipare. In tali situazioni ricorre il pericolo di alterazione che la norma intende prevenire. Nella specie il Tribunale ha congruamente rilevato che l’interessato non avrebbe potuto concorrere per effetto delle inabilitazioni conseguenti alle pene accessorie.

La Corte conferma, inoltre, che il mezzo fraudolento comprende qualsiasi attività ingannevole idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, compreso il ricorso a prestanomi o la indicazione di informazioni scorrette. Anche il deposito di un documento falso, volto a scongiurare la decadenza dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo, integra la fattispecie. Le condotte di turbativa possono intervenire anche dopo la chiusura dell’asta, purché prima dell’aggiudicazione definitiva.

È invece fondato il secondo motivo, relativo al periculum in mora. L’art. 321 cod. proc. pen. subordina il sequestro impeditivo alla dimostrazione del pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Secondo il costante orientamento di legittimità, tale pericolo deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, tra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati.

Il Tribunale di Pistoia, invece, con un’unica proposizione ha ritenuto sussistente al contempo il periculum in mora e il nesso di pertinenzialità, affermando che la disponibilità del complesso alberghiero potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, in collegamento al rischio di dispersione di un bene fraudolentemente ottenuto. La ricorrenza del presupposto è stata affermata solo apoditticamente, senza esplicitare le ragioni della concretezza e attualità del pericolo: donde una motivazione solo apparente. L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Pistoia ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché motivi nuovamente sulle eccezioni difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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