Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. II n. 32703 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con la presenza delle parti ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., l’imputato appellante non presente all’udienza è sempre giudicato in assenza, in caso di regolarità delle notificazioni, anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.. Il rinvio all’art. 420-bis cod. proc. pen. operato dall’art. 598-ter, comma secondo, cod. proc. pen. riguarda il solo imputato non appellante e non è suscettibile di applicazione analogica. Il giudice non è tenuto a disporre perizia sulla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, potendo formare il proprio convincimento sugli elementi già acquisiti, né la sussistenza di una patologia psichiatrica è di per sé sufficiente a escludere tale capacità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione esente da manifesta illogicità. L’inosservanza di disposizioni della CEDU è proponibile in ricorso solo a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2026, confermava la decisione del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2024, che aveva condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con i primi due motivi deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 159 e 420-quater cod. proc. pen. e all’art. 6 par. 3 CEDU, per non essere stata disposta la sospensione del processo in presenza di documentata irreperibilità dell’imputata, nonché per l’incompletezza dell’accertamento peritale, non fondato su colloqui con la perizianda. Con il terzo e il quarto motivo lamentava l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione e in relazione all’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per essere proposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati. Quanto al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Collegio ha rilevato che, dall’esame dei verbali di udienza, alla cui lettura accedeva in ragione della natura del vizio dedotto, la Corte territoriale, ritenuta la regolarità della notifica, aveva dichiarato l’assenza dell’imputata appellante.

Alla fattispecie risultava applicabile l’art. 598-ter cod. proc. pen., trattandosi di giudizio di appello celebrato con la presenza delle parti ex art. 599 cod. proc. pen.: in tale ipotesi l’imputato appellante non presente è sempre giudicato in assenza in caso di regolarità delle notificazioni, anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. Nessuna contestazione sul punto era stata mossa in udienza dal difensore presente, né dedotta in ricorso.

Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di applicare in via analogica l’art. 598-ter, comma secondo, cod. proc. pen., invocato a fondamento della chiesta sospensione: la disposizione riguarda espressamente il solo imputato non appellante, per il quale soltanto il legislatore ha inteso rinviare all’art. 420-bis cod. proc. pen. Ha inoltre ricordato che non sono denunciabili i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento a una questione di diritto, risolta con soluzione giuridicamente corretta.

Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta aspecifica. Sul tema della capacità di partecipazione cosciente al processo, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendo fondare il convincimento sugli elementi già acquisiti (Sez. 4 n. 13293 del 2023), e che la sussistenza di una patologia psichiatrica non è di per sé sufficiente a escludere il requisito, occorrendo che sia di gravità tale da non consentire la difesa in giudizio (Sez. 1 n. 10926 del 2022). Nel caso di specie, anche a seguito di rinnovazione dibattimentale, era risultata esclusa una patologia psichiatrica e comunque l’incapacità di intendere e volere.

Quanto all’assunta incompletezza dell’accertamento peritale, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato, non essendo il perito obbligato a ricercare il colloquio col periziando quando non sia possibile, potendo trarre aliunde gli elementi di valutazione (Sez. 2 n. 39950 del 2018). Il motivo è stato inoltre ritenuto non consentito nella parte relativa alla violazione dell’art. 6 par. 3 CEDU, proponibile unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, questione non prospettata. Il quarto motivo è stato infine reputato aspecifico, essendo il diniego delle attenuanti generiche giustificato da motivazione congrua, fondata sui precedenti penali dell’imputata e sulla congruità della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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