Carichi pendenti e pericolosità sociale nel diniego di affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 28827 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale il giudice di sorveglianza deve compiere un esame complessivo della personalità del condannato, in cui la natura e gravità dei reati per cui è in esecuzione la pena costituiscono il punto di partenza dell’analisi. Rilevano anche le condotte successive al reato e i carichi pendenti, quando dagli atti emergano elementi obiettivi utili alla valutazione, senza che ciò violi il principio di non colpevolezza. Il numero e la qualità delle contestazioni pendenti possono assumere valenza peculiare ai fini della pericolosità sociale attuale. L’esito formalmente positivo di un precedente affidamento non è dirimente quando i fatti oggetto del procedimento pendente siano a esso successivi.
Il Fatto
Il condannato, in esecuzione di una pena di tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta commessa nel 2002, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Milano l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.. Il Tribunale ha rigettato la prima istanza e ha dichiarato inammissibile la seconda, valorizzando un procedimento pendente per numerose contestazioni collocate tra il 2019 e il 2021, oltre a informazioni di polizia e a una misura cautelare per fatti del 2022.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione del contraddittorio, del principio di non colpevolezza, il travisamento della prova quanto all’esito del precedente affidamento e l’assenza di una valutazione individualizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato: dal verbale di udienza risulta che entrambe le parti sono state interpellate e poste in condizione di esprimersi, sicché il contraddittorio non è stato violato.
Il secondo motivo è infondato. Il processo pendente, per il numero (circa venti) e la qualità delle condotte, è elemento utile ai fini della pericolosità sociale all’attualità, anche se le contestazioni non sono descritte analiticamente una per una. La motivazione non presenta quindi illogicità manifesta. Il carico pendente non è peraltro l’unico elemento considerato: il Tribunale indica anche informazioni di polizia e una misura cautelare per reati di usura ed evasione fiscale del 2022, profili non attinti da specifica critica.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza di legittimità: i carichi pendenti possono essere valutati quando dagli atti emergano elementi obiettivi utili; non può assumere rilievo soltanto il dato negativo della gravità del reato o della mancata ammissione di colpevolezza, né è necessaria la prova della completa revisione critica del passato (tra le altre, Sez. I n. 43863 del 2024; Sez. I n. 1410 del 2019). Nel caso concreto, però, il carico pendente assume una valenza peculiare per numero e qualità delle contestazioni.
Il terzo motivo è inammissibile. Il provvedimento dà atto dell’esito positivo del precedente affidamento, ma segnala che i fatti del procedimento pendente sono successivi alla sua conclusione: da tale dato il Tribunale trae coerentemente il giudizio di carenza di prognosi favorevole. Il quarto motivo è infondato, perché investe un giudizio di merito sulla gradualità del trattamento, che il Tribunale motiva in modo succinto ma adeguato, in linea con l’indirizzo che esige l’esame complessivo della personalità e della pericolosità residua (Sez. I n. 23343 del 2017).
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Nota della Redazione
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