Continuazione con il reato associativo e illegittimità della pena in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 30075 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è configurabile solo quando questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo sufficiente la riconduzione dei delitti a una generica attuazione del programma associativo o la loro collocazione nel medesimo contesto criminale. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza del medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve accertare l’unitarietà della ideazione attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle condotte. La diminuente del giudizio abbreviato opera con criteri diversi nella fase di cognizione e in sede esecutiva e non è applicabile in executivis ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; la pena eventualmente illegittima non è emendabile dal giudice dell’esecuzione per l’efficacia preclusiva del giudicato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 gennaio 2026, aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell’interesse di un condannato in relazione a cinque provvedimenti definitivi: una condanna a otto anni per partecipazione ad associazione mafiosa, una a venticinque anni per omicidio aggravato in contesto associativo, ulteriori condanne a venti e trenta anni e infine una condanna all’ergastolo. I fatti erano collocati tra il 2010 e il 2012.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e, in via subordinata, l’illegittimità della pena per mancata applicazione della riduzione del rito abbreviato, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando i primi due motivi, ribadisce che il trattamento più mite del reato continuato presuppone una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, escludendosi una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo dell’unità di ideazione.
La sentenza individua gli indici rivelatori della preordinazione unitaria: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo. Può valorizzarsene anche solo alcuni, purché significativi. Un consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo è di regola indicatore di ideazioni autonome, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di attuazione frazionata.
Quanto al rapporto con il reato associativo, la Corte chiarisce che la sola riconducibilità dei reati-fine a una generica attuazione del programma o la loro inserzione nel medesimo contesto criminale non bastano. Occorre che il partecipe abbia avuto una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento in cui si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che la programmazione risalga alla costituzione dello stesso.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si era conformato a tali principi, spiegando che gli omicidi erano stati decisi a fronte di un momento di fibrillazione del clan e non potevano ricondursi al momento dell’adesione associativa. La sola circostanza che i fatti si inseriscano in un medesimo contesto criminoso è irrilevante.
Sul terzo motivo la Corte ricorda la distinzione tra fase di cognizione e fase esecutiva. Nel giudizio di cognizione la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo la determinazione della pena complessiva, nel rispetto del limite di anni trenta di reclusione; in sede esecutiva, invece, la riduzione opera prima del criterio moderatore del cumulo. Per l’esecuzione delle pene concorrenti si applica l’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., con diretto rinvio all’art. 80 cod. pen., e la diminuente non può essere duplicata in executivis. La disparità dei moduli applicativi trova giustificazione nella diversità giuridica delle situazioni processuali e nel principio di intangibilità del giudicato. La pena inflitta risulta corretta e, in ogni caso, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto intervenire. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 80 c.p. – Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti