Inammissibile il ricorso sui profili di fatto e sulla sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 23649 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. La valutazione sull’attendibilità delle fonti di prova sfugge al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione. L’inammissibilità consegue anche al diniego della sospensione condizionale della pena quando la sentenza impugnata dia conto, con motivazione adeguata, delle ragioni che impediscono una prognosi favorevole sulla capacità dell’imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, sostituendo la pena detentiva e la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall’orario notturno.

Il ricorso si articola in tre motivi: vizio di motivazione e travisamento della prova sulla dinamica del sinistro e sulla sua riconducibilità allo stato di ebbrezza; vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità della ricostruzione alternativa della difesa; vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I tre motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro e la relativa causa genetica richiamando le modalità dell’incidente, che denotano una perdita completa del controllo del veicolo, indicativa di una grave assenza di lucidità: la mancanza di segni di frenata sull’asfalto, la mancata adozione di manovre di emergenza e la mancata attivazione di contromisure da parte dell’imputato. I sintomi tipici dello stato di ebbrezza sono stati peraltro riscontrati dalle forze dell’ordine.

I primi due motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Sul secondo, la Corte richiama il principio secondo cui la valutazione sull’attendibilità delle fonti di prova sfugge al sindacato di cassazione, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, spettando al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti, sui contrasti testimoniali e sulla scelta tra divergenti versioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017).

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non è possibile effettuare una prognosi favorevole sulla capacità dell’imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati, valorizzando la presenza di un precedente analogo e la totale assenza di rammarico dopo l’incidente.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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