Compensazione tra risarcimento e pena pecuniaria prova sufficiente per l’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 19877 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., la compensazione tra il credito risarcitorio del detenuto per la violazione dell’art. 35-ter ord. pen. e il controcredito dello Stato per la pena pecuniaria non pagata non richiede la produzione di una certificazione dell’Ufficio Recupero Crediti, essendo sufficiente l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. Tale provvedimento dimostra la liquidità, certezza ed esigibilità del credito, atteso che la sentenza di condanna irrevocabile a pena pecuniaria determinata e non condizionata costituisce titolo idoneo alla compensazione nella procedura ex art. 35-ter ord. pen. Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. è escluso il regolamento “inter partes” delle spese processuali, con conseguente inapplicabilità del principio della soccombenza tra il detenuto e il Ministero della Giustizia.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva parzialmente accolto l’istanza presentata da un detenuto per il riconoscimento dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter ord. pen., con riferimento al periodo di detenzione trascorso nella Casa circondariale di Foggia, liquidando in suo favore la somma di 3.536,00 euro e riducendo di 20 giorni la pena detentiva. Avverso tale provvedimento, il Ministero della Giustizia aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari, deducendo l’erroneità del calcolo della superficie utile e chiedendo, comunque, la compensazione della somma dovuta a titolo risarcitorio con la pena pecuniaria non pagata dal condannato.

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo dell’Amministrazione, ritenendo che la prova della liquidità e certezza del credito dello Stato non potesse desumersi dall’ordine di esecuzione contenuto nella posizione giuridica del detenuto, richiedendo una specifica certificazione del competente Ufficio Recupero Crediti. Il Ministero della Giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., nonché degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., contestando la decisione sul solo punto della compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità riconosce la compensabilità dell’obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. con l’obbligazione del detenuto verso lo Stato per la pena pecuniaria eventualmente inflitta. Sul punto, la giurisprudenza penale e civile concordano nel ritenere che la dimostrazione della liquidità, certezza ed esigibilità del credito derivante dalla pena pecuniaria possa essere fornita mediante la produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero.

Il requisito della certezza del credito attiene all’esistenza dell’obbligazione e quindi al titolo costitutivo, rappresentato dalla sentenza di condanna irrevocabile. Il credito è altresì liquido, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ed esigibile, qualora alla condanna non sia stato apposto il beneficio della sospensione. L’iscrizione a ruolo e la procedura di esecuzione coattiva, lungi dal costituire presupposti di validità del credito, presuppongono l’eventuale inadempimento spontaneo e non incidono sull’attuale esistenza del credito esigibile.

La Corte ha inoltre valorizzato la disciplina dell’art. 660 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), che prevede per l’esecuzione della pena pecuniaria la mera notifica dell’ordine di esecuzione contenente il titolo esecutivo penale, ovvero il dispositivo della sentenza di condanna a pena non sospesa. Anche la disciplina previgente confermava che l’intervento dell’Ufficio Recupero Crediti era limitato all’ipotesi di insolvenza, per l’attuazione dell’esecuzione coattiva di un credito già certo, liquido ed esigibile.

La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio, limitatamente all’eccezione di compensazione, per un nuovo giudizio in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà l’effettiva sussistenza e l’ammontare del controcredito del Ministero. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori censure del ricorso: quella volta all’annullamento del riconoscimento del credito risarcitorio, per carenza di specificità, e quella proposta in via accessoria per la condanna del detenuto alla rifusione delle spese di lite, in quanto il principio della soccombenza non trova applicazione nei procedimenti ex art. 35-bis ord. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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