La revoca della rinuncia all’impugnazione è priva di effetti (Cass. pen. Sez. I n. 15971 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’inammissibilità del gravame. La successiva revoca della rinuncia è, pertanto, priva di qualunque effetto. L’art. 99, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina i rapporti di efficacia tra gli atti della parte e quelli del difensore, non trova applicazione quando l’atto rinunciato sia un atto personale della parte stessa, poiché la norma riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui l’atto compiuto dal difensore venga vanificato da una manifestazione di volontà contraria della parte.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di un condannato avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di permesso premio per il mancato completamento dell’osservazione della pericolosità. Il Tribunale rilevava che il difensore, con atto sottoscritto anche dal condannato, aveva depositato rinuncia al reclamo e che, successivamente, il condannato aveva presentato revoca della rinuncia, ritenuta inammissibile perché intervenuta dopo la scadenza del termine per il compimento dell’atto rinunciato.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, concordando sulla applicabilità dell’art. 99 cod. proc. pen., sosteneva che il potere di revoca della rinuncia potesse essere esercitato fino alla decisione del Tribunale, essendo la rinuncia e la successiva revoca intervenute nel corso del giudizio, tra un’udienza e l’altra.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della declaratoria del Tribunale di sorveglianza. Nel caso in esame, la rinuncia al reclamo era contenuta in un atto personale del detenuto, il quale aveva personalmente rinunciato al reclamo e successivamente revocato la rinuncia.
La Corte ha precisato che l’art. 99, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che l’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Tale norma, ha osservato la Corte, disciplina i rapporti di efficacia tra gli atti della parte e quelli del difensore, con prevalenza dei primi sui secondi, ma non può trovare applicazione quando l’atto rinunciato sia un atto personale della parte.
Richiamando il costante insegnamento di legittimità, la Suprema Corte ha affermato che la rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca è priva di qualsivoglia effetto. La Corte ha citato, a sostegno, i precedenti di Sez. V n. 18714 del 2022 e Sez. VI n. 23848 del 2013.
Pertanto, la manifestazione di volontà contraria con cui la parte personalmente ha revocato la rinuncia al reclamo, avente natura impugnatoria, è priva di effetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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