Associazione sportiva dilettantistica: onere di allegare la disomogeneità dei ricavi (Cass. civ. Sez. V n. 21139 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo dei ricavi, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e quello della media ponderale dipende dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli oggetto di valutazione: il ricorso alla media semplice è consentito ove risulti l’omogeneità della merce, mentre la media ponderata si impone quando tra i vari tipi di merce esista notevole differenza di valore e i più venduti presentino una percentuale di ricarico inferiore a quella media. E’ pertanto onere del contribuente, che invochi l’applicazione della media ponderata, dedurre e allegare la disomogeneità della merce. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, benché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, né quando la censura miri a un diverso apprezzamento degli elementi indiziari.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica conclusa con PVC, disconosceva il requisito della non commercialità e recuperava imposte dirette, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

La CTP accoglieva il ricorso; la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio, ravvisando la natura commerciale dell’ente nella differenziazione dei corrispettivi, nell’iscrizione temporanea dei soci al CSEN con accesso a servizi a pagamento, nell’omessa istituzione del libro soci e nei maggiori ricavi del bar. L’associazione proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi distinguendo quelli di merito da quelli processuali. Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: il ricorrente non ha indicato la decisività dei fatti storici, e il giudizio di decisività va inteso come percorso logico-argomentativo che, secondo elevata probabilità logica, avrebbe potuto condurre a esito diverso (Sez. V n. 17480 del 2022; Sez. U. n. 34476 del 2019). Inoltre la censura non propugna fatti pretermessi, ma un diverso apprezzamento degli indizi, già valutati dal giudice di appello.

Il secondo motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione dell’art. 148 TUIR, maschera una rivalutazione del ragionamento decisorio, non consentita in sede di legittimità, non potendosi trasformare il giudizio in un terzo grado di merito.

Il terzo motivo è inammissibile: la scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale dipende dalla omogeneità o disomogeneità della merce (Sez. V n. 33458 del 2018; Sez. V n. 27552 del 2018) e grava sul contribuente l’onere di allegare la disomogeneità (Sez. V n. 24017 del 2018). Il ricorrente non ha indicato per quali prodotti e in quali termini sussisterebbe tale disomogeneità.

Il quarto motivo è invece fondato: il ricorrente ha trascritto il momento processuale in cui le questioni sulla non assoggettabilità delle quote di iscrizione, sulla detrazione IVA e sulle sanzioni erano state devolute, e il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per l’esame delle questioni pretermesse, con assorbimento del quinto e del sesto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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