L’omessa dichiarazione non esclude l’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6752 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non implica, di per sé, che il contribuente fosse esonerato da tale adempimento, né fa venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. In caso di omessa dichiarazione, l’art. 41, comma quinto, d.P.R. n. 600/1973 consente espressamente la determinazione dei redditi mediante il cd. redditometro. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., è inammissibile in caso di doppia conforme, laddove il ricorrente non alleghi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, e non è configurabile con riferimento alle argomentazioni difensive o alle mere risultanze istruttorie.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento nei confronti della contribuente, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007, un maggiore reddito determinato con il cd. redditometro in ragione del possesso di un immobile e di due autovetture, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo di essere esonerata dall’obbligo dichiarativo ex art. 1 d.P.R. n. 600/1973 e che, pertanto, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere ad alcun accertamento.
Sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettavano le doglianze; avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame del contratto di comodato delle autovetture. Richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 37406 del 2022, ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Non costituiscono “fatti” le argomentazioni difensive né le singole risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, la ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni; inoltre, non aveva indicato in quale segmento processuale il contratto di comodato sarebbe stato depositato, circostanza che escludeva la possibilità di verificare l’avvenuta discussione del fatto tra le parti.
Quanto ai restanti motivi, concernenti la violazione delle disposizioni in tema di esonero dalla dichiarazione e di accertamento d’ufficio, la Corte li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la circostanza che la contribuente non avesse presentato alcuna dichiarazione non implica che fosse esonerata dall’adempimento: l’accertamento di un reddito non dichiarato mediante il redditometro esclude, logicamente prima che giuridicamente, la configurabilità di un esonero.
La Corte ha valorizzato il dato normativo per cui l’art. 41, comma quinto, d.P.R. n. 600/1973 consente espressamente la determinazione sintetica del reddito in caso di omessa dichiarazione: i soggetti non dichiaranti costituiscono, anzi, il principale ambito di operatività del redditometro, come confermato anche da Cass. n. 30611 del 2025, resa in ipotesi di accertamento sintetico a fronte di dichiarazione pari a zero. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna della contribuente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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