Intestazione comunale e ingiunzione fiscale: la Cassazione conferma i poteri del concessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 13231 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la reiezione della richiesta di sospensione cautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di merito di segno opposto a quella invocata dalla ricorrente, poiché la decisione sul merito assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibile con l’esito cui il giudice ritenga di dover pervenire. La mancata pronuncia sull’istanza di sospensione non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., atteso che gli effetti della sospensione, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, cessano comunque alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Il concessionario per la riscossione può validamente emettere e notificare l’ingiunzione fiscale per il recupero coattivo dei tributi locali, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248/2007. La proposizione del ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento sana, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione degli atti prodromici, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un’ingiunzione di pagamento relativa alla TARI per le annualità 2008-2012, notificata dalla concessionaria per la riscossione per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale disattendeva l’appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di quindici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i numerosi motivi di ricorso, rigettandoli in quanto infondati, inammissibili o destituiti di fondamento.
In relazione all’istanza di rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 4773 del 2012, secondo cui l’istanza deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega ad un collega. In mancanza, si prospetta solo un problema attinente all’organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento.
Quanto alla sospensione cautelare, la Corte ha chiarito che la decisione sul merito assorbe ogni questione cautelare incompatibile. Non è configurabile un obbligo di motivazione autonoma su una misura che resta logicamente travolta dalla definizione della causa. Ha inoltre richiamato l’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, che fa cessare gli effetti della sospensione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte ha infine ribadito il principio del “rigetto implicito”, che opera quando la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con la costruzione logico-giuridica della pronuncia.
In ordine ai motivi relativi alla legittimazione del concessionario, la Corte ha confermato che l’agente della riscossione può emettere e notificare direttamente l’ingiunzione di pagamento. L’art. 52, comma 6, del d.lgs. n. 446/1997 ha eliminato l’obbligo di riscossione mediante ruolo per le amministrazioni comunali, e l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248/2007 ha confermato la possibilità di utilizzare la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910. La censura relativa alla nullità della notificazione è stata respinta, in quanto la proposizione del ricorso produce l’effetto di sanare la nullità, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti già accertati nel giudizio di merito, nonché quelli generici o relativi a questioni nuove non trattate nel giudizio di appello. In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese.
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Nota della Redazione
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