Negoziazione assistita rifiutata: nessun nuovo termine di decadenza per le domande che non ne hanno uno (Cass. civ. Sez. III n. 2345 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’esercizio dell’azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l’attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Rv. 677824-01)
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento in ristrutturazione aveva chiesto il risarcimento dei danni al direttore dei lavori e al professionista incaricato della progettazione strutturale, sostenendo che gli errori del progetto e l’omessa vigilanza sul cantiere avessero ritardato in modo illecito la conclusione delle opere. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna: il progettista non aveva impugnato il capo relativo alla propria responsabilità per l’errata redazione del progetto, mentre il direttore dei lavori avrebbe dovuto verificare personalmente che l’esecuzione non si discostasse dalle previsioni progettuali, senza affidarsi alle rassicurazioni altrui.
Il direttore dei lavori ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il progettista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, anch’esso in sei motivi. Il primo motivo del ricorso incidentale riguardava una questione di rilievo generale: l’attore, dopo il rifiuto dell’invito alla negoziazione assistita, avrebbe dovuto proporre la domanda entro trenta giorni ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 132 del 2014, e non lo aveva fatto. Da qui l’eccezione di improcedibilità, respinta nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto corretta la lettura del giudice d’appello. L’art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 stabilisce che dalla comunicazione dell’invito alla negoziazione «è impedita, per una sola volta, la decadenza» e che, se l’invito è rifiutato o non accettato, «la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto». Secondo la Cassazione la norma non introduce un termine per qualsiasi domanda preceduta da negoziazione: si riferisce soltanto alle ipotesi in cui la legge già prevede una decadenza per l’azione (ad esempio l’impugnazione di una delibera condominiale o societaria). In quei casi la decadenza è impedita dall’invito e il medesimo termine legale ricomincia a decorrere dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo.
Per le altre domande, non soggette per legge ad alcun termine di decadenza, non nasce un nuovo termine collegato all’esito negativo della negoziazione. La Corte lo esclude anche in ragione del carattere eccezionale delle norme che impongono decadenze, non applicabili oltre i casi espressamente previsti. Il termine di trenta giorni dell’art. 4, comma 1, riguarda solo la risposta all’invito e non ha nulla a che vedere con il tempo per proporre la domanda. Il motivo è stato dunque giudicato infondato.
Gli altri motivi di entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o infondati. In presenza di una doppia conforme sui fatti, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile (art. 348-ter c.p.c., oggi art. 360, quarto comma). La valutazione dei testimoni e delle prove è riservata al giudice di merito. L’assoluzione penale del direttore dei lavori «perché il fatto non costituisce reato», per mancanza di dolo, non esclude la responsabilità civile per colpa. Quanto alla raccomandata stragiudiziale con cui il committente aveva inizialmente chiesto una somma inferiore, i giudici di merito ne avevano escluso la natura confessoria e i ricorrenti non avevano denunciato la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale. La responsabilità del progettista per il progetto errato era coperta da giudicato interno.
Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna di ciascun ricorrente alle spese in favore del committente e attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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