Interesse del P.M. al ricorso cautelare e presunzione di esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 13200 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero che ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, dolendosi esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha interesse concreto e attuale all’impugnazione solo se la relativa statuizione sia strumentale alla costituzione o al mantenimento dello stato di privazione della libertà. Tuttavia, quando le esigenze cautelari siano state ravvisate nell’ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, in relazione a uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la contestazione del giudizio sulla gravità indiziaria comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove non già concretamente superata. Il ricorso del pubblico ministero incentrato sulla gravità indiziaria è, in tali casi, automaticamente evocativo dell’interesse all’impugnazione, potendosi ritenere implicitamente sussistenti le ragioni di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un indagato, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con l’aggravante della minorata difesa, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di oltre seicento grammi di cocaina.
Il tribunale del riesame, accogliendo l’istanza difensiva, aveva annullato il provvedimento genetico e disposto la rimessione in libertà per difetto dei gravi indizi, sia in ordine alla partecipazione all’associazione sia al reato-satellite. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione e la lettura parcellizzata del materiale indiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’interesse ad agire del pubblico ministero. Il ricorso è incentrato sulla sola gravità indiziaria, mentre il tribunale del riesame non ha esaminato le esigenze cautelari, avendo escluso il presupposto indiziario in modo assorbente.
Ricostruito il principio consolidato — secondo cui l’accusa ha interesse concreto solo quando la statuizione sia strumentale alla privazione della libertà — la Corte richiama il diverso indirizzo Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, che ammette l’interesse implicito quando opera il meccanismo presuntivo cautelare.
Poiché l’ordinanza genetica aveva applicato la misura anche per il delitto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale opera la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso, incentrato sui vizi inerenti alla gravità indiziaria, evoca di per sé l’operatività della presunzione. L’interesse è dunque configurabile.
Nel merito, la Corte ribadisce i limiti di sindacabilità in cassazione: il controllo è circoscritto alla verifica dell’adeguatezza logica e giuridica della motivazione, non potendosi prospettare una diversa valutazione delle circostanze già esaminate. La censura del pubblico ministero si risolve, in sostanza, in una ricostruzione alternativa dei dati investigativi.
Il tribunale del riesame ha sufficientemente apprezzato le risultanze — il riferimento a un “Alessio” nelle conversazioni intercettate, il fermo amministrativo ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, i commenti successivi — ritenendole eccessivamente aspecifiche e non manifestamente illogiche. Le valutazioni sui dialoghi e sull’indicazione di rivolgersi a terzi per un prestito appaiono mera congettura. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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