Furto aggravato divenuto procedibile a querela: difetto sopravvenuto di procedibilità (Cass. pen. Sez. V n. 11226 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, è punibile a querela della persona offesa anche quando siano contestate le sole circostanze aggravanti dei nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod. pen. Il mutamento normativo intervenuto nel corso del giudizio, rendendo la procedibilità a querela, impone al giudice di legittimità la verifica della persistenza del titolo di procedibilità. In difetto di querela, l’azione penale non può essere proseguita e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. La mancata costituzione di parte civile della persona offesa non può essere equipollente alla querela. Non è sufficiente, per conservare la procedibilità d’ufficio, la mera configurabilità in fatto di un’aggravante non riconosciuta nei gradi di merito, pena la reformatio in peius.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del tribunale, sostituiva la pena detentiva inflitta al ricorrente con la corrispondente pena pecuniaria, per un furto aggravato consistito nell’allaccio abusivo alla condotta idrica comunale, con impossessamento di un quantitativo imprecisato di acqua in danno dell’ente proprietario.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione di legge per essere stato il reato reso procedibile a querela dalla cd. riforma Cartabia nel periodo intercorso tra la decisione e il deposito delle motivazioni, senza che alcuna querela fosse stata sporta. Con il secondo censurava la conversione della pena detentiva applicando il valore di euro 250 per ogni giorno di reclusione, nonostante la dichiarazione di illegittimità dell’art. 52, comma 2, legge n. 689/1981. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità; la difesa insisteva per l’accoglimento ed eccepiva la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, che assorbe la doglianza sulla pena e l’eccezione di prescrizione, quest’ultima non determinatasi per effetto della sospensione dei termini conseguente alla pandemia.

La Corte muove dalla sopravvenienza normativa. Il d.lgs. n. 150 del 2022, all’art. 2, comma 1, lett. i), ha sostituito il terzo comma dell’art. 624 cod. pen., rendendo il delitto punibile a querela della persona offesa e mantenendo la procedibilità d’ufficio solo in presenza di condizioni tassative: incapacità della persona offesa per età o infermità, oppure ricorrenza delle circostanze di cui all’art. 625, nn. 7 — salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede — e 7-bis.

Nel caso concreto erano state contestate le sole aggravanti dei nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod. pen. L’aggravante della violenza sulle cose e quella dell’esposizione del bene alla pubblica fede non rientrano tra le ipotesi che conservano la procedibilità d’ufficio. Il reato è dunque divenuto perseguibile a querela.

Il Collegio verifica quindi la sussistenza del titolo di procedibilità nel fascicolo trasmesso, senza rinvenirvi alcun atto proveniente dalla persona offesa che possa qualificarsi come querela. Né rileva la mancata costituzione di parte civile: la Corte esclude che tale condotta possa valere come equipollente, sul rilievo dell’orientamento espresso da Sez. I, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01, che tale equipollenza ammette solo in presenza di determinati presupposti, qui non integrati.

Quanto alla possibile procedibilità d’ufficio per la destinazione del bene a pubblico servizio, la Corte osserva che tale circostanza non è mai stata ritenuta nei precedenti gradi di merito. Il suo eventuale riconoscimento in sede di legittimità integrerebbe una reformatio in peius, e non può dunque essere valutato. Ne deriva che, in difetto di querela, l’azione penale non poteva essere proseguita; conseguentemente la sentenza è annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

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