Assoggettabilità alla normativa Seveso III e verificazione tecnica sull’effettiva capacità di stoccaggio (TAR Puglia n. 897 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’assoggettamento di uno stabilimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 105/2015, il superamento delle soglie di cui all’allegato I non può essere desunto da valutazioni astratte o presuntive, ma deve essere accertato sulla base di criteri tecnici oggettivi di quantificazione delle sostanze pericolose effettivamente detenute. Il Giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio di legittimità avente ad oggetto un provvedimento di sospensione delle attività ai sensi dell’art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015, è tenuto ad accertare il presupposto fattuale della classificazione dello stabilimento, potendo disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. allorché la controversia involga l’applicazione di metodi di calcolo divergenti e la verifica di requisiti tecnici — quali le caratteristiche di fissità, inamovibilità e inaccessibilità del dispositivo di blocco di massimo livello — che condizionano la capacità di stoccaggio operativa dell’impianto.
Il Fatto
La società, gestore di uno stabilimento G.P.L. situato nel Comune di Oria, impugnava un provvedimento con cui la Regione Puglia ne aveva disposto la sospensione delle attività ai sensi dell’art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015, ordinando la riduzione delle sostanze pericolose detenute al di sotto della soglia di assoggettabilità alla normativa Seveso III. La società sosteneva che, a seguito di interventi manutentivi e della riduzione dei serbatoi, lo stabilimento non fosse più assoggettabile alla disciplina. La Regione e l’ARPA contestavano tale ricostruzione, ritenendo applicabile un diverso metodo di calcolo delle sostanze che avrebbe comportato il superamento della soglia, e rilevavano l’assenza di garanzie sul rispetto della capacità di stoccaggio per la mancanza di un dispositivo di blocco per alto livello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la controversia ha ad oggetto una questione preminentemente tecnica, dalla cui risoluzione dipende la legittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare, il thema decidendum concerne la corretta quantificazione delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, in relazione alla soglia di cui al d.lgs. n. 105/2015, nonché la sussistenza di un dispositivo di blocco di massimo livello idoneo a garantire il rispetto della capacità di stoccaggio operativa del serbatoio di maggiore capacità.
Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della decisione, sia necessario disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce, affinché accerti, se del caso previo sopralluogo, se le sostanze pericolose siano inferiori alla soglia di riferimento, provvedendo alla corretta individuazione dei criteri tecnici di quantificazione e allo sviluppo dei conteggi.
Inoltre, il verificatore dovrà accertare le caratteristiche del dispositivo di blocco di massimo livello apposto al serbatoio, verificando se lo stesso sia fisso, inamovibile ed inaccessibile, in modo da garantire il rispetto della capacità di stoccaggio operativa. L’istruttoria è stata ritenuta decisiva per superare il contrasto interpretativo tra le parti in ordine al metodo di calcolo delle sostanze pericolose.
Il Collegio ha anche fissato i termini e le modalità di svolgimento della verificazione, prevedendo il contraddittorio tra le parti, la possibilità di indicare propri tecnici e la trasmissione della relazione finale alla Segreteria del TAR. Ha inoltre rinviato la trattazione della causa all’udienza pubblica per la successiva decisione, riservando ogni pronuncia sul compenso del verificatore, sulle questioni di merito e sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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