Equo indennizzo da causa di servizio: no alla causalità materiale, prova dell’usura (TAR Sicilia n. 878 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., potendosi cumulare in un unico processo la domanda di annullamento e quella di accertamento del diritto. L’indennizzo ha autonomia concettuale rispetto al risarcimento del danno: il suo fondamento non è il fatto illecito, sicché non è applicabile il nesso di causalità materiale di cui all’art. 2043 c.c. Ciò non significa, però, che la dipendenza da causa di servizio si presuma: ove la patologia sia comune e multifattoriale e l’amministrazione dia prova del carattere ordinario delle mansioni, grava sul richiedente l’allegazione e la prova della caratterizzazione documentata delle condizioni di lavoro, idonea a dimostrare un’usura superiore a quella propria della funzione.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, presta servizio presso reparti navali ed è impiegato da oltre tredici anni nei servizi di macchina. Con istanza del 15 ottobre 2022 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cervicodorsolomboartrosi con limitazione funzionale, documentata da certificati medici. Sottoposto a visita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale, le patologie sono state ascritte alla Tabella B.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 27 novembre 2023, ha giudicato le infermità non dipendenti da causa di servizio. La Guardia di Finanza, con determinazione del 3 giugno 2024, ha recepito il parere e respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato gli atti negativi deducendo l’eccesso di potere per travisamento del fatto e disparità di trattamento, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’indennizzo. Il Ministero si è costituito, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda di accertamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito e la ritiene infondata. La controversia, riguardante il riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale qualificazione consente il cumulo dell’oggetto del processo: il rapporto tra il lavoratore in regime pubblicistico e l’amministrazione è composto da più situazioni soggettive, di interesse legittimo o di diritto soggettivo, tutelabili in un unico giudizio.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura dell’indennizzo. L’ordinamento lo riconosce per ragioni di solidarietà sociale, a compensazione della perdita subita per fatto lecito altrui, in coerenza con l’art. 1173 c.c. L’autonomia dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude che si possa trasporre meccanicamente il giudizio di responsabilità civile: non opera, dunque, il nesso di causalità materiale di cui all’art. 2043 c.c.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito, ha affermato che il rapporto di causalità è insito nel rischio professionale, con onere di prova contraria sull’amministrazione (Cons. Stato, ad. plen., n. 15/2025).

Nel caso concreto, però, la multifattorialità della patologia e la prova contraria dell’amministrazione sul carattere ordinario delle mansioni escludono effetti di usura superiore a quelli propri della funzione di motorista navale. Manca una caratterizzazione documentata delle condizioni di lavoro. La tesi del ricorrente, in assenza di tale prova, condurrebbe al riconoscimento automatico dell’indennizzo a ogni motorista navale che si ammali in servizio: argomento che, sul piano logico, “prova troppo”. La disparità di trattamento non è provata, e la documentazione medica è scarna. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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