Allocation des logements sociaux ERP et improcedibilité pour défaut d’intérêt (TAR Lombardia n. 3184 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. b), cod. proc. amm. La definizione del giudizio in forma camerale con sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm. non osta alla declaratoria di improcedibilità, che presuppone la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione nel momento in cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi. In presenza di rinuncia implicita all’azione per intervenuta cessazione della materia del contendere o difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate tra le parti qualora sussistano giusti motivi, evenienza che ricorre quando la definizione del giudizio prescinde dall’accertamento della fondatezza delle domande proposte.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva disposto la cancellazione della sua domanda dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, per la ritenuta mancanza del requisito di accesso di cui all’art. 7, comma 1, lett. l), del regolamento regionale n. 4/2017. L’atto impugnato era stato adottato in esito all’Avviso n. 11681 del piano 2025. Il ricorso, notificato nel 2026, era integrato da motivi di illegittimità aventi ad oggetto sia il provvedimento di cancellazione sia la graduatoria definitiva. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano per contrastare le pretese avversarie. La causa veniva trattenuta per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’odierno ricorrente aveva depositato, in data successiva alla proposizione del ricorso, una dichiarazione espressa di sopravvenuto difetto di interesse. Tale dichiarazione, intervenuta nelle more del giudizio e prima della decisione, priva la controversia del suo oggetto sostanziale, venendo meno la necessità di una pronuncia nel merito delle censure prospettate.
La definizione del giudizio in forma semplificata non incide sul regime processuale applicabile: la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una delle possibili pronunce di rito che il giudice amministrativo può adottare anche in sede di esame preliminare del ricorso, non richiedendo né l’accertamento della fondatezza delle domande né una completa istruttoria. L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve permanere fino al momento della decisione, con la conseguenza che la sua sopravvenuta cessazione impedisce al giudice di pronunciarsi sull’originaria fondatezza delle pretese.
Quanto alle spese di lite, nonostante la richiesta di condanna formulata dal difensore del ricorrente, il Tribunale ha ravvisato <
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Nota della Redazione
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