Inammissibile il ricorso che ripropone censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 10617 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si risolva nella reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Le doglianze così formulate sono non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono la tipica funzione di concreta critica argomentata. È, inoltre, precluso alla Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., con riconoscimento della consapevolezza dell’utilizzo di metodi intimidatori. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 26/06/2024, ha confermato la responsabilità.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: difetto di motivazione sull’affermazione di responsabilità; illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali; erronea qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso avrebbe dovuto essere ricondotto all’art. 393 cod. pen. per l’esistenza di un credito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo ritiene non conforme ai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le censure, infatti, si risolvono nella mera ripetizione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, senza confronto con le ragioni della decisione. La Corte rileva che il giudice di appello, alle pagg. 6-8, ha affermato con argomenti congrui e non illogici la piena consapevolezza della ricorrente circa l’utilizzo di metodi intimidatori.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. È altresì escluso il sindacato sulla tenuta logica della pronuncia attraverso il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici.

Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è parimenti ritenuto reiterativo di doglianze già vagliate e disattese. Il giudice di appello, alle pagg. 8-9, ha correttamente escluso la configurabilità di un legittimo credito in capo alla ricorrente, che peraltro non era legittimata a riscuoterlo in quanto fallita.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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