Inammissibile la messa alla prova parziale nei procedimenti cumulativi (Cass. pen. Sez. VII n. 32750 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è inammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi che abbiano ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen. La definizione parziale del procedimento, previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., è in contrasto con la finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante. Assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. Non è consentito procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati.
Il Fatto
Quattro imputati ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli e li ha condannati alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno per il reato di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 110, 624 e 625, secondo comma, nn. 4-5-7 cod. pen.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili: il diniego della messa alla prova, il travisamento delle prove, l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e il rigetto della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione centrale attiene alla possibilità di accedere al beneficio, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo al diniego della sospensione con messa alla prova. Il ricorrente invoca l’erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen. e art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Il motivo è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità e ha ampiamente motivato sul tema, evidenziando che la sospensione non può essere disposta previa separazione dei processi soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l’accesso al beneficio. In tal senso è consolidato l’orientamento di Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, Rv. 281832 – 01: in tema di messa alla prova è inammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi che abbiano ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen.
La definizione parziale contrasta con la finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante. Rispetto a tale prognosi assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. La Corte ha inoltre precisato che non può accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati (conf. n. 14112 del 2015, Rv. 263125 – 01).
Quanto al secondo motivo, relativo al travisamento delle prove e alla violazione dell’art. 6 CEDU, la doglianza non è decisiva. La Corte di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione solida e specifica, che resiste alle censure anche a prescindere dal riferimento al silenzio dell’imputato. Rileva il principio di specificità del motivo di ricorso per vizi di motivazione: la doglianza deve contenere la compiuta rappresentazione di un’evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, di per sé dotata di univoca valenza esplicativa (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 – 01). La Corte motiva adeguatamente anche sulla sussistenza del concorso di persone.
Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La motivazione impugnata non presenta vizi e i giudici di appello hanno valutato senza illogicità le dichiarazioni dell’imputato, giudicandole non verosimili. Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che il fatto non può ritenersi di lieve entità, considerate le condotte degli imputati che hanno agito in concorso per sottrarre la merce con il fine ultimo di rivendita. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi