Competenza territoriale nel concorso segue prima iscrizione notizia di reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 417 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all’emissione di una misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, quando altro giudice si sia dichiarato incompetente per territorio con ordinanza cautelare, poiché la declinatoria determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto. Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio previsto dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce la cognizione a un medesimo ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del pubblico ministero, dovendosi avere riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata e non alla singola iscrizione nominativa.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Locri, convalidando il fermo di un indagato, applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, dichiarando contestualmente la propria incompetenza territoriale. Secondo l’accusa, l’indagato aveva composto l’equipaggio di un natante partito dalle coste libiche, alternandosi alla guida insieme ad altri tre concorrenti, fermati e sottoposti a misura cautelare dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.
Il GIP di Locri, esclusa l’applicabilità dell’art. 8 cod. proc. pen. per la consumazione del reato in acque internazionali, riteneva operante il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., attribuendo la competenza al Tribunale di Reggio Calabria in ragione della maggiore anteriorità dell’iscrizione della notizia di reato ivi avvenuta. Il GIP di Reggio Calabria sollevava conflitto negativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, dando continuità all’indirizzo espresso da Sez. I n. 2993 del 20.11.2019, dep. 2020, Rv 278360. La declinatoria di competenza resa in fase pre-processuale, seppure contestuale all’emissione di un titolo cautelare, determina uno stallo del procedimento che può essere superato solo con la risoluzione del conflitto.
Nel merito, la Corte ha affermato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, condividendo il provvedimento del GIP di Locri. Ha richiamato il principio espresso da Sez. I n. 44182 del 15.10.2009, Rv 245675, secondo cui il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, ancorato al luogo di sede dell’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione a un unico ufficio giudiziario anche per i concorrenti iscritti presso uffici diversi.
Il Collegio ha precisato che tale criterio ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata e non già alla iscrizione nominativa del singolo partecipe. Nel caso di specie, la prima iscrizione era avvenuta presso la Procura di Reggio Calabria, con conseguente attrazione della competenza anche per la posizione del concorrente iscritto presso la Procura di Locri.
Tale soluzione risponde a una generale esigenza di economia processuale, favorendo la concentrazione presso lo stesso ufficio giudiziario delle posizioni dei concorrenti nel medesimo reato. La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, ufficio GIP, disponendo la trasmissione degli atti.
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Nota della Redazione
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