Diffamazione a formazione progressiva e decorrenza della querela (Cass. pen. Sez. V n. 23628 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall’ultima espressione denigratoria, quando il contenuto offensivo sia immediatamente percepibile dalla missiva più risalente. Il giudice di legittimità può e deve valutare la materialità della condotta e la portata offensiva delle frasi, con esito assolutorio in caso di esclusione. In presenza di una diffamazione a formazione progressiva occorre accertare quando la persona offesa abbia avuto contezza dell’offesa, non potendosi far retroagire o differire il termine in base al mero rinvio a una comunicazione precedente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato per diffamazione aggravata in danno di una persona defunta. La condotta contestata consiste nell’invio, a numerosi enti istituzionali, di una e-mail contenente espressioni assertive di legami con un clan e di distrazione di somme. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo la tardività della querela, presentata dalla moglie del defunto, rispetto a una missiva precedente, e la mancanza di accertamenti tecnici sulla riconducibilità dell’indirizzo di posta elettronica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto con rilievo assorbente rispetto al secondo. La Corte ricorda in via preliminare che in materia di diffamazione il giudice di legittimità valuta la materialità della condotta e la portata offensiva delle frasi, con assoluzione in caso di esclusione; richiama sul punto Sez. 5 n. 2473 del 2010 e Sez. 5 n. 832 del 2006.

Dall’esame del fascicolo emerge che la e-mail del 13 marzo 2021, rispetto alla quale la querela è tempestiva, non contiene un riferimento diretto alla persona del defunto, ma rappresenta una più generale situazione di inerzia delle istituzioni su tematiche ambientali. Nell’intestazione si richiama la missiva del maggio 2019, ma nei gradi di merito non è stato accertato se la persona offesa, anche per la carica istituzionale ricoperta, fosse destinataria di quella precedente, né se la missiva più recente avesse autonoma capacità diffamatoria o potesse rinnovare all’esterno la carica offensiva della reputazione.

La Corte osserva che nella specie ricorre una fattispecie per certi versi speculare rispetto alla diffamazione a formazione progressiva: il contenuto offensivo era immediatamente percepibile dalla e-mail più risalente, non dall’ultima, a fronte della quale è stata presentata la querela. Richiama Sez. 5 n. 5944 del 2006, secondo cui il termine decorre dal momento in cui la persona offesa può avere e ha cognizione dell’offesa, e Sez. 5 n. 53408 del 2018, per cui il diritto di querela decorre dal momento della conoscenza certa del fatto-reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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