Astreinte per condanna pecuniaria della p.a. pari agli interessi legali (TAR Campania n. 8294 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione. A seguito della novella introdotta dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’istituto assolve una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, volta a sanzionare la disobbedienza al giudicato e a stimolare l’adempimento del debitore pubblico. La decorrenza iniziale dell’astreinte coincide con il giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato discendente da un’ordinanza della Corte di Appello di Napoli, emessa all’esito di un processo sommario di cognizione in materia di opposizione alla stima. Con quel provvedimento la Corte ha determinato in Euro 25.429,01, oltre interessi legali, la complessiva indennità ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e ha ordinato alla Regione Campania di versare la somma presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta.
Risultando la pubblica amministrazione inadempiente, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo di provvedere al versamento, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e di fissare la penalità di mora. La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la legittimazione passiva della Regione Campania e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. L’ordinanza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni dalla sua notifica previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La resistente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dal perfezionamento della notifica della decisione, provvedendo al versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato con maggiorazione degli interessi legali già riconosciuti nel titolo.
Sul secondo profilo, il Collegio ha accolto la domanda di astreinte. La disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente al giudice, salvo che sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione che costituisce titolo esecutivo. La novella del 2015 ha aggiunto che, nei giudizi di ottemperanza per pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.
Il Tribunale ha richiamato il principio già acquisito in via giurisprudenziale dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne pecuniarie, perché assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza e stimola l’adempimento. La precisazione legislativa ha indotto il Collegio a rivedere il precedente orientamento sulla configurabilità dell’iniquità dell’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi della finanza pubblica. La penalità, rapportata al saggio degli interessi legali, non è più iniqua per definizione legislativa, attuando un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
La quantificazione è stata quindi effettuata in misura percentuale rispetto alla somma di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale, come già ritenuto da T.A.R. Lazio Roma n. 629 del 2015 e T.A.R. Lazio Roma n. 12739 del 2014. L’astreinte si calcola sulla somma di condanna in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ad altro titolo. Quanto alla decorrenza, essa va dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato, essendo onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Il Tribunale ha infine nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, liquidando il compenso e ponendo le spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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